Con InSiciliaTV l’informazione la fai tu

Ringrazio, anche questa volta, il (nuovo) querelante. Manenti sa che quanto pubblicato è vero ma “compra” tempo per mantenere il potere in Confcommercio.

0 1.119

Il caso della falsa denuncia presentata per fare arrestare un innocente e intascare i soldi antiusura. E’ tutto vero e il processo lo accerterà.

In effetti la verità, documentale, avrebbe dovuto essere vagliata innanzitutto dalla Procura che invece, senza indagini, punta al processo.

E la “cultura giurisdizionale” del Pubblico ministero? Il suo vincolo alla verità?

Come fa a ritenere diffamatori due articoli di stampa senza verificare se le notizie pubblicate siano vere?

Ho appena ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative ad procedimento penale, finora a me sconosciuto in quanto è questa la prima comunicazione a me notificata, per diffamazione a mezzo stampa che mi vede indagato in relazione a due articoli a mia firma, pubblicati – da questa testata giornalistica, “In Sicilia Report”, di cui sono direttore responsabile – il 23 febbraio e il 16 marzo 2026. Essi riguardano la vicenda dell’arresto e dell’incriminazione di un innocente, Giovanni Minardo allora funzionario del Comune di Pozzallo in servizio, in conseguenza della falsa denuncia, avente il fine di intascare soldi destinati dallo Stato alle vittime di estorsione ed usura, presentata nei suoi confronti da Giovanni Manenti, titolare di un B&B nella stessa città, piccolo imprenditore nel settore dell’accoglienza in seguito divenuto presidente della locale sezione della Confcommercio, poi di quella provinciale di Ragusa, quindi di quella regionale.

Una cosa è certa. Ogni fatto raccontato nei due articoli è vero. Di questa verità il primo ad essere certo è proprio Manenti.

Perciò mi sorprende la sua decisione di presentare una querela, peraltro senza avere mai voluto, potuto o saputo contestare neanche un piccolo dettaglio ed anzi, avendo risposto – quando interpellato preventivamente dalla redazione, prima della pubblicazione dei due articoli – di non volere rilasciare dichiarazioni.

Manenti sa con certezza che tutto quanto pubblicato è vero e – poiché tutto di pubblico interesse – sa anche che nei due articoli non vi è alcuna diffamazione. Perciò credo che la sua querela sia un atto di calunnia, reato contro l’amministrazione della giustizia. Ma qui il punto non è questo perché ciascuno è libero di fare ciò che vuole e, se del caso, ne risponde.

Il punto è anche un altro. A mio avviso Manenti non è stato libero di fare ciò che ritenesse opportuno e utile per lui nelle condizioni date. Impossibile pensarlo perché non sarà certo utile a lui un processo nel quale sarà attestata la verità dei fatti ricostruiti e riferiti nei due articoli, ovviamente con tutto il corollario di considerazioni critiche pienamente rientranti nei canoni del giornalismo tutelato dalla libertà di stampa fondamento della democrazia e costituzionalmente protetta.

Perché allora Manenti ha fatto una cosa così poco utile a sé stesso?

Credo perché si sia sentito costretto dalle richieste pressanti di suoi amici e sostenitori e, soprattutto, da dirigenti storici della Confcommercio i quali, magari – tutti o alcuni, non so, in buona fede – pensano che quei fatti non possano essere veri: tanto sono gravi, aberranti, sconcertanti e riprovevoli. E quindi trovano naturale invitare, quasi intimare – a chi rappresenti e coinvolga la loro organizzazione – di proporre querela come atto immediato di affermazione di una propria astratta correttezza non compatibile con la verità di quei fatti.

Ovvio che – per logica, per verità di cose e per i propri stessi interessi – Manenti non avrebbe potuto, e quindi dovuto, presentare questa querela.

Ma ciò per lui, ai vertici di Confcommercio Sicilia e delle varie strutture della potente organizzazione con tutti gli affari e le utilità personali che ne derivano, non querelare avrebbe significato ammettere, subito, ciò che invece potrà solo comprovare un processo il quale, dinanzi al Tribunale di Ragusa, prevedibilmente durerà diversi anni: in proposito dispongo di una fitta casistica che mi riguarda.

Manenti quindi prende tempo, “compra” tempo – in effetti querelare è “gratis”, e alla fine dubito che sarà lui personalmente a farsi carico delle spese di giudizio solo – per rimandare l’ora della verità giudiziale e così poter far credere ad alcuni, quelli in buona fede dentro Confcommercio se ve ne sono, che quanto scritto da “In Sicilia Report” non sia verità fattuale arricchita da corrette e più che doverose notazioni critiche, ma … diffamazione.

Purtroppo per lui, delle due astratte possibilità, in concreto il nostro caso rientra totalmente ed esclusivamente nella prima: perciò Manenti ha compiuto una scelta contraria ai suoi stessi interessi, illogica, sbagliata, “suicida” ma … necessaria per guadagnare anni di incarichi e prebende.

Io non ho alcun dubbio perché ho scrupolosamente verificato preventivamente ogni notizia pubblicata.

Purtroppo la stessa cosa non si può dire del pubblico ministero procedente il quale, pure, sarebbe tenuto a tali verifiche, proprio perché questo è un passaggio dirimente in quanto l’esito proprio di tali verifiche è ciò che distingue un’indagine preliminare che sfoci nell’esercizio dell’azione penale da una che invece non lo consenta, anzi obblighi il magistrato alla scelta opposta, ovvero la richiesta d’archiviazione.

In un’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa – a seguito della pubblicazione di un articolo giornalistico, già in quanto tale avente ad oggetto temi di pubblico interesse – così come prospettata dal querelante, il primo e unico atto da compiere ad opera dell’ufficio inquirente procedente, una volta accertate la pubblicazione e la paternità di autore e/o direttore responsabile, è la verifica, anche sommaria in fase di indagini preliminari, della verità delle notizie.

Nel nostro caso niente. Niente di niente, come sempre accaduto in quasi tutti i procedimenti dello stesso tipo promossi dalla Procura di Ragusa: per fortuna c’è qualche eccezione, rarissima ma c’è, e ne va dato merito in questo caso alla giovane magistrata la quale ha avuto lo scrupolo di verificare la verità della notizia pubblicata da due testate giornalistiche – “Dialogo” e “Il Domani Ibleo” – e così chiedere e ottenere dal Gip l’archiviazione. E’ un caso da me ampiamente trattato in tema di attacchi mossi – in questo caso dall’allora sindaco di Modica Ignazio Abbate – alla libertà di stampa (qui articolo del 9 maggio 2023, qui articolo del 15 giugno 2023).

Peraltro in questo caso sono appena trascorsi i tre mesi entro i quali una querela avrebbe potuto essere presentata. E invece il pubblico ministero l’ha già acquisita come atto di procedibilità, l’ha vagliata, ha avviato il procedimento e ha già “compiuto tutte le indagini” (sic!) al punto da avere potuto concludere – sì, concludere: ho ricevuto un “avviso di conclusione indagini” – che i due articoli a suo avviso siano diffamatori. Ma questo è solo ciò che sostiene il querelante il quale peraltro mente con dolo, ben sapendo egli che le notizie contenute nei due articoli sono vere.

Purtroppo il pubblico ministero in questo caso non si può neanche definire “l’avvocato della polizia” come a volte determinate critiche l’accusano d’essere nei dibattiti su certe aberrazioni della giustizia. Si deve invece definire “avvocato del querelante”, peraltro di un querelante che mente sapendo di mentire e che pertanto a mio avviso è un calunniatore, perché il magistrato senza avere verificato neanche una delle tante notizie contenute nei due articoli (se l’avesse fatto avrebbe scoperto che sono vere: è tutto documentale o facilmente comprovabile) ha concluso per l’esercizio dell’azione penale, con tanti saluti alla “cultura giurisdizionale” del pubblico ministero e al suo dovere di indagare in tutte le direzioni dovendo avere la verità come unica bussola del proprio ufficio e della propria azione. Ed è solo questa bussola che può-deve condurlo all’approdo naturale conseguente, tra i due possibili: richiesta d’archiviazione o necessità di un processo penale come, in questo caso già sfociato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che è sempre propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio o alla citazione diretta a giudizio come per il delitto di diffamazione a mezzo stampa che non richiede udienza preliminare dinanzi ad un Gup.

Dunque, se il pubblico ministero non è l’avvocato dell’accusa – né tanto meno di un privato che accusi falsamente la stampa solo perché vorrebbe che le sue malefatte, commesse nell’esercizio di funzioni di pubblica rilevanza, rimanessero nascoste – come è possibile che ometta le indagini, cioè non verifichi se le notizie siano vere o meno e però accolga la calunniosa tesi del querelante di “non verità” di quelle notizie?

In proposito si tenga presente che se le notizie pubblicate sono vere non possono mai essere ritenute diffamatorie, evenienza esclusa ictu oculi dall’interesse pubblico alla conoscenza di ogni singola notizia, la famosa “pertinenza”, e dalla forma espositiva, la cosiddetta continenza.

Questo è un problema enorme non solo nei termini di una “Giustizia” che non è tale e volge nel suo contrario, ma anche di una Democrazia oggetto, dal suo interno, di attacchi eversivi dell’ordine costituzionale il quale ha nella libertà di stampa uno dei suoi fondamenti e pertanto non consente che un pubblico ministero – ripeto, tenuto alla verità perché non è l’avvocato dell’accusa – si limiti a prendere atto che un articolo giornalistico sia stato ampiamente diffuso e che pertanto abbia diffamato il querelante nell’unico presupposto che sia quest’ultimo ad affermarlo.

L’ampia diffusione che possa avere un articolo o un giornale è solo un “titolo di merito” del medesimo, stante l’alta protezione costituzionale di cui gode la stampa, linfa vitale della verità pubblica e quindi della democrazia. Tutt’altra cosa è procedere per il delitto di diffamazione a mezzo stampa: cosa impossibile, ed eversiva, senza vagliare prima la verità delle notizie, stante l’evidenza immediata del rispetto degli altri due requisiti – pertinenza e continenza – che escludono il reato.

Io sono stato in prima linea, da cittadino, nel sostenere la necessità di respingere, con il recente referendum, la modifica costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale. Uno degli argomenti per i quali ho sostenuto tale necessità è proprio la difesa dell’unitarietà della magistratura e, al suo interno, della cultura giurisdizionale del pubblico ministero, garanzia per i cittadini.

Purtroppo questo e tanti altri casi dimostrano che nella realtà – cioè già nell’ordinamento vigente, senza alcuna modifica – è palesemente disatteso un obbligo primario dell’organo inquirente presidio di giustizia e garanzia della verità sulla quale essa deve fondarsi.

Ovviamente rifarei sempre tutto ciò.

Una cosa è battersi per un principio giusto. L’ho fatto, lo farò sempre.

Altra cosa è denunciare le violazioni di quel principio – norma vigente – anche se, paradossalmente, compiute da coloro che l’invocano per respingere il tentativo di limitarlo o cancellarlo. Si stima che il 95% dei magistrati – ed una percentuale ancora più alta di pubblici ministeri – abbia votato No nel referendum del 22 e 23 marzo. Esattamente come me.

Perciò ritengo molto grave che accada quanto, in questo articolo – peraltro come faccio da anni – per amore di verità ho dovuto rilevare.

Gli articoli in questione

Di seguito i due articoli oggetto di querela, nonché una richiesta di rettifica da parte del Rotary Club Ispica-Pozzallo di cui Manenti è presidente, relativa ad un  breve elemento marginale riguardante il club, e la successiva risposta di In Sicilia Report di piena conferma anche di tale elemento.

Articolo del 23 febbraio 2026 sull’arresto determinato dalla falsa denuncia di Manenti.

Articolo del 16 marzo 2026 su altre vicende riguardanti Manenti.

Articolo del 19 marzo 2026 contenente la richiesta di rettifica del Rotary Club.

Articolo del 19 marzo 2026 in cui si ribadisce la verità anche della specifica circostanza, l’unica, contestata.

 

 

 

 

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.18.0