Come e perché dovremmo preoccuparci delle misure di prevenzione
In attesa dell’udienza presso la Corte Europea dei Diritti Umani del 16 dicembre, una spiegazione pratica di come e perché avviene il sequestro dei beni per mafia senza un’accusa per mafia.
L’azione di prevenzione può essere esercitata
anche indipendentemente dall’azione penale.
L’articolo 29 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159, detto comunemente “Codice Antimafia”, esprime in una semplice frase il concetto su cui si fonda il più grande paradosso giudiziario d’Europa: è possibile sequestrare i beni e limitare la libertà di una persona anche in assenza di un reato contestato.
A chi?
La risposta non è immediata. Le misure di prevenzione patrimoniali vengono trattate dall’articolo 16, che rimanda all’articolo 4, che indica i destinatari delle misure di prevenzione personali – in breve, le limitazioni della libertà – applicate dall’autorità giudiziaria.
Oltre agli indagati per reati di mafia, terrorismo, sequestro di persona, devastazione, avvelenamento di acque e sostanze alimentari, epidemia cagionata e trasferimento fraudolento di valori, l’articolo 4 rimanda ai destinatari enunciati nell’articolo 1, ossia chi può essere soggetto anche alle misure di prevenzione personali applicate dal questore. In sostanza, le persone che debbano ritenersi dedite a traffici delittuosi, che vivono anche in parte con proventi di attività delittuose, che per il loro comportamento sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Ognuna di queste categorie è accompagnata dalla dicitura sulla base di elementi di fatto. Non sulla base di prove, né di contestazioni formali, ma di indizi. Persone che debbano ritenersi dedite a queste attività sulla base di indizi, come le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia nel corso di un colloquio investigativo.
A questo criterio si aggiunge la sperequazione, ossia una sproporzione valutata tra beni e redditi dichiarati, sempre dal giudice delle misure di prevenzione.
Dunque, gli indizi sono elementi sufficienti a sequestrare il patrimonio di un essere umano.
Non sussistono altri limiti, come dimostra l’articolo 18 al comma 2:
Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
Sempre sulla base di indizi. Non c’è bisogno di altro, perché le misure di prevenzione non rientrano nella materia penale.
Il paradosso verificatosi in modo continuo negli anni è non solo il sequestro di beni a soggetti mai accusati di alcun reato, ma di confische – il trasferimento definitivo dei beni allo Stato – applicate a persone assolte con formula piena. Inoltre, non trattandosi di materia penale, anche nei rari casi in cui venga riconosciuto l’errore giudiziario e i beni vengano restituiti – quasi sempre in condizioni disastrose, per motivi esposti più avanti – non è previsto alcun risarcimento.
Ma in assenza di accuse formali, come vengono giustificati i sequestri e le confische?
Dal momento in cui è possibile agire nei confronti di chi non è mafioso, né imputabile per concorso esterno o favoreggiamento, è stata creata una definizione apposita della condotta da attribuire a chi subisce le misure di prevenzione, ossia quella della “appartenenza”.
La sua definizione è stata dilatata negli anni, dalla sentenza n.5649/2002 della Corte di cassazione che la definiva semplicemente una condotta funzionale agli interessi della struttura criminale – e già pericolosa, dato che è sufficiente fare impresa in un territorio considerato ad alta densità mafiosa per sollevare un sospetto di collusione – alla sentenza n.1563/2015 della Corte di cassazione che ritiene rientrino in tale condotta tutte quelle aree di contiguità che possono costituire terreno fertile per il fenomeno mafioso.
Infine, la sentenza n.111/2018 della Corte di cassazione offre un passaggio per comprendere meglio i criteri su cui viene fondata l’appartenenza:
Il decreto [della misura di prevenzione, ndr] opera un richiamo al principio ermeneutico, fondato su massime di esperienza, che ne ritiene la persistenza nell’indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, […] derivante da osservazioni di natura empirica e sociologica.
Ecco come è possibile privare una persona di beni e libertà anche in assenza di un’accusa, fino al caso della famiglia Cavallotti in cui delle persone sono state private dei loro beni per una presunta appartenenza mafiosa addebitata non a loro, ma ai loro familiari che in precedenza erano stati assolti con formula piena dall’accusa di partecipazione.
Cui prodest? Ecco il circuito dell’antimafia
Avviene il blitz, con relativa esecuzione di misure cautelari che vengono definite dalla stampa “arresti”, ma che riguardano anche persone già detenute. La Direzione Investigativa Antimafia stima i proventi illeciti sequestrati – droga, soldi, ecc. – che fanno statistica sull’efficienza delle operazioni antimafia e giustificano l’impiego di risorse e mezzi. Essendo un’operazione antimafia, fosse anche un blitz antidroga limitato a degli spacciatori da piazza, gli indagati possono rendere dichiarazioni e collaborare con la giustizia per ottenere i benefici previsti. Tali dichiarazioni dovrebbero essere comprovate dagli esiti delle indagini successive affinché acquisiscano valenza penale, ma sono sufficienti per applicare le misure di prevenzione. La conseguenza è l’esecuzione di sequestri di prevenzione senza elementi fondanti, ma comunque utili a dimostrare l’efficienza delle operazioni in quanto prosecuzione delle stesse.
La persona oggetto di misura di prevenzione patrimoniale subisce il sequestro e l’inversione dell’onere della prova: in pratica, dovrebbe dimostrare un’innocenza in assenza di un reato. Non ha più accesso a conti correnti, né dispone dei suoi beni e con esso i suoi parenti: tutto viene gestito da un amministratore giudiziario nominato dal giudice. L’amministratore giudiziario è solitamente un avvocato o un commercialista, ma non un imprenditore e tantomeno competente nel settore delle eventuali aziende che si ritrova a gestire. Per questa ragione, la legge consente all’amministratore giudiziario di nominare coadiutori e collaboratori a vario titolo, sempre a carico dell’azienda sequestrata. Non c’è un limite a queste nomine, autorizzate di volta in volta dal giudice, così come non sussiste un limite di aziende che un amministratore giudiziario può gestire contemporaneamente. Risultano ancora oggi amministratori giudiziari che gestiscono diverse decine di aziende, diverse fra loro, e senza che il professionista dimostri di avere un’adatta competenza aziendale. Non c’è da stupirsi, con queste basi, se il 95% delle aziende confiscate fallisce; i difensori delle misure di prevenzione, che non possono negare questo dato, tendono a giustificarlo ipotizzando uno shock di legalità, ossia la gravosità economica per mettere in regola un’azienda mantenuta da proventi illeciti fino al sequestro. Ma com’è possibile giustificare un dato del genere in questo modo, se da un lato avviene lo stesso per aziende di persone innocenti da ogni reato di mafia e dall’altro non esiste un effettivo limite agli ordinari oneri della legalità? Le ulteriori criticità riscontrate nell’operato degli amministratori giudiziari riguardano i conflitti d’interesse per la contemporanea amministrazione di aziende concorrenti, come nel caso dell’avvocato Gaetano Cappellano Seminara del caso Saguto, e modifiche radicali gestionali come fusioni societarie nel perseguimento di progetti autorizzati dal tribunale di competenza e rivelatesi fallimentari come nel caso del Palazzo della Legalità di Caltanissetta. Casi estremi e non ancora approfonditi a sufficienza riguardano invece aziende confiscate a noti esponenti mafiosi, condannati definitivamente, e che curiosamente mantengono una florida attività anche durante l’amministrazione giudiziaria come nel caso della ditta Bellinvia di Barcellona Pozzo di Gotto.
Per il Codice Antimafia, l’amministratore giudiziario deve presentare il rendiconto della sua gestione al termine della misura di prevenzione o dopo la confisca di secondo grado, ossia dopo che il sequestro è stato trasformato in confisca dalla sezione Misure di Prevenzione del tribunale e la Corte d’Appello ne ha confermato l’irrevocabilità. Se durante questo lungo lasso di tempo l’azienda fallisce, resta comunque sotto il regime delle misure di prevenzione finché non viene concluso l’iter processuale; la conseguenza è una rendicontazione presentata dopo molti anni che rendono impossibile l’identificazione della causa del fallimento nell’eventuale malagestione dell’amministratore giudiziario.
In caso di revocazione delle misure di prevenzione, al proprietario vengono puntualmente restituite macerie e debiti, con beni sotto curatela fallimentare e soggetti ad esecuzioni immobiliari.
In caso di conferma della confisca, il Codice Antimafia prevede di soddisfare solo i creditori in buona fede, sempre a discrezione del giudice e con l’inversione dell’onere della prova, ed entro il limite del 60% del valore dei beni confiscati. I beni sopravvissuti alle misure di prevenzione passano definitivamente allo Stato sotto l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, a cui spetta l’onere di assegnarli agli enti territoriali che, a loro volta, possono utilizzarli o assegnarli con bando pubblico alle associazioni antimafia specializzate nella gestione dei beni confiscati, come Libera.
Le stesse associazioni che, in seguito al blitz, si costituiscono parte civile per ottenere il risarcimento dei danni morali nei processi di mafia.