Il 29 aprile 2021 a Ragusa, con il pretesto della giusta commemorazione di Sergio Ramelli, va in scena il rituale fascista del saluto romano e del ‘camerata presente’ con venti partecipanti (in pieno lock-down), la maggior parte dei quali non identificati.
Il 4 dicembre 2024 la condanna, con rito abbreviato, comminata ad uno dei partecipanti, il responsabile provinciale di Siracusa di CasaPound, ai sensi della legge-Scelba: la prima condanna in Italia per violazione di questa normativa verso un esponente di tale movimento.
Il 4 marzo scorso assolto con giudizio ordinario un altro partecipante, Chiavola, a quel tempo aderente a CasaPound e artefice nell’occasione dell’appello nel rito del ‘camerata, presente’.
I fatti sono accertati e comprovati, il Tribunale li considera reato – in questo caso per violazione della legge Mancino – ma secondo il giudice non è certo che l’imputato ne fosse consapevole: perciò assolto.
Il doppio procedimento, all’inizio definito unitariamente con decreto penale di condanna nei confronti di tre dei venti partecipanti, originato da un esposto del comitato provinciale dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia.
Un fatto, uno solo: pienamente comprovato in tutti i suoi elementi materiali; semplice e chiaro; univocamente ricostruito, non solo con concordanze testimoniali ma anche con documentazione audiovisiva; insomma ‘pacifico’ nel suo accadimento storico.
Un fatto dunque, lo stesso, ma due sentenze diverse, radicalmente diverse ed anzi opposte nel dispositivo: di condanna in un caso, di assoluzione nell’altro.
Sono entrambe sentenze di primo grado, emesse a conclusione dei rispettivi procedimenti dallo stesso Tribunale, a distanza di poco più di un anno: la prima dal Gup – giudice dell’udienza preliminare – con rito abbreviato; la seconda da un giudice monocratico, nel caso specifico un Gop – giudice onorario di pace – con rito ordinario.
Sentenze riguardanti due diverse persone – una imputata nel primo procedimento, l’altra nel secondo – accomunate dall’avere, secondo l’accusa, commesso lo stesso identico fatto, nello stesso luogo e nello stesso momento: avere partecipato ad una manifestazione con azioni compiute, le medesime, in possibile violazione, secondo le imputazioni, di due norme di legge: l’articolo 5 della legge n. 645 del 1952 e l’art. 2 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito nella legge 205/93.
Si tratta di norme emanate a più di quarant’anni di tempo l’una dall’altra ma ugualmente famose per il profluvio di citazioni in letteratura e nel dibattito pubblico, politico e giuridico: norme parimenti note a tutti anche nella dimensione civica popolare; norme contenute, rispettivamente, nella legge Scelba e nella legge Mancino, dal nome dei proponenti, ministri dell’Interno del tempo, Mario Scelba e Nicola Mancino. Entrambi Dc ma membri di due governi di matrice diversissima ed appartenenti a due epoche storiche enormemente distanti: il settimo e penultimo governo-De Gasperi nel primo caso, il governo-Ciampi nel secondo, sul finire della cosiddetta ‘prima Repubblica’.
Le norme in questione sono la legge 645/52 che in esecuzione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista e la legge 205/93 (di conversione del citato decreto legge) che condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio e alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, punendo anche l’utilizzo di emblemi o simboli.
Sulle norme e sulla vasta giurisprudenza da esse prodotta torneremo in seguito con qualche cenno.
Ecco intanto le due sentenze, emesse dal Tribunale di Ragusa il 4 dicembre 2024 e il 4 marzo 2026, aventi ad oggetto due diversi imputati accomunati dall’essere accusati di avere commesso lo stesso fatto: la partecipazione, il pomeriggio del 29 aprile 2021, ad una manifestazione a Ragusa dedicata alla commemorazione di Sergio Ramelli, nel 46° anniversario della morte, nella via a lui intitolata nel capoluogo ibleo, proprio dinanzi alla targhetta che indica il nome della strada, nel punto di intersezione con via Ettore Fieramosca.
Il procedimento scaturisce da un esposto inoltrato alla Procura una settimana dopo, il 6 maggio 2021, dal presidente del Comitato provinciale dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Giovanni Battaglia, politico di lunga militanza in partiti di sinistra (Pci-Pds-Ds, Sinistra democratica e, attualmente, Sinistra futura) e con all’attivo varie esperienze istituzionali tra le quali quella di deputato all’Assemblea regionale siciliana dal 1991 al 2001, di assessore regionale dal 1998 al 2000, di senatore dal 2001 al 2008.
Inizialmente il Gip del Tribunale di Ragusa, Ivano Farinato, il 7 dicembre 2023 emette decreto penale di condanna per violazione della legge-Mancino nei confronti di tre imputati, il ragusano Mario Chiavola, che oggi ha 48 anni, il siracusano Fabio Camilli, 47, e Sara Arena, 28 – all’epoca dei fatti ventitreenne, nata in un comune del Milanese e residente a Melilli (Sr) – tutti appartenenti al movimento CasaPound e partecipanti alla manifestazione che complessivamente quel pomeriggio raduna circa venti persone.
CasaPound è un movimento politico di estrema destra e di matrice fascista fondato nel 2003 in continuità con l’occupazione abusiva a Roma di uno stabile comprendente una ventina di appartamenti con sessanta vani che ancora oggi – corpo permanente di un reato ‘tollerato’ da ben 23 anni – ne è la sua sede.
Strutturatasi come partito politico nel 2008, mantiene tale identità fino al 2019 quando torna ‘movimento’. In oltre vent’anni di esistenza CasaPound ha al suo attivo la partecipazione a numerose elezioni, con propri candidati come per esempio Simone Di Stefano (teste nel procedimento in questione, a Ragusa) a sindaco di Roma nel 2016 quando raccoglie l’1,18% dei voti; è spesso capace di fare eleggere vari consiglieri comunali in centri medio-piccoli, e perfino di arruolare due sindaci in alcuni periodi, tra il 2017 e il 2019, anno in cui conta 20 mila iscritti. A questi dati c’è da aggiungere che Casapound si rende protagonista nel tempo di numerose azioni violente che comportano l’arresto e la condanna di diversi propri militanti e attivisti per reati che vanno dalla riorganizzazione del disciolto partito fascista, a manifestazioni fasciste, all’aggressione di manifestanti in cortei antirazzisti. Il fondatore, e a lungo presidente, di CasaPound, Gianluca Iannone è accusato di diversi episodi di violenza e in alcuni casi condannato.
Nel periodo 2011-2016 che segna un crescendo dell’azione politica del movimento sono 359 le denunce e 20 gli arresti nei confronti di aderenti e attivisti di CasaPound. L’11 dicembre 2018 la Procura di Bari dispone la chiusura della sede locale del partito per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista, manifestazione fascista e aggressione a manifestanti antifascisti e antirazzisti. Il 12 febbraio 2026 il Tribunale di Bari condanna 12 dei 17 imputati per gli scontri del 2018, ritenendo che alcuni militanti abbiano compiuto azioni riconducibili alla riorganizzazione del partito fascista e partecipato ad un’aggressione. La sentenza applica gli articoli 1 e 5 della legge Scelba, configurando quello che la stampa per l’occasione definisce il primo caso in Italia di condanna rivolta a militanti di CasaPound, ma non è così perché proprio la sentenza del Tribunale di Ragusa del 4 dicembre 2024 costituisce il primo precedente, in relazione al solo articolo 5 della legge-Scelba, di condanna di un esponente del movimento intitolato a Ezra Pound, il poeta statunitense strenuo difensore del nazifascismo, vissuto a lungo in Italia, dal 1924 alla morte nel 1972, e secondo il quale Hitler era una Giovanna D’Arco, “un Santo che non brigò mai per alcun interesse personale”.
Tornando al procedimento originato dall’esposto dell’Anpi per i fatti accaduti a Ragusa il 29 aprile 2021, l’opposizione al decreto penale di condanna, ad € 652,00 per ciascuno dei tre imputati, determina il nuovo giudizio che presto si sdoppia in due per effetto della scelta del rito abbreviato da parte di Camilli. Ecco dunque le due sentenze.
Con la prima, il 4 dicembre 2024 il Tribunale di Ragusa condanna Fabio Camilli, all’epoca coordinatore nella provincia aretusea di CasaPound.
Con la seconda sentenza lo stesso Tribunale di Ragusa assolve Mario Chiavola, partecipante alla manifestazione del 29 aprile 2021 nonché figura centrale nella stessa in quanto autore, con il classico rito fascista del ‘camerata, presente’ dell’appello rivolto tre volte a Sergio Ramelli. In quegli anni Chiavola milita in CasaPound ed assume quel ruolo anche perché molto tempo prima, nel 2005 – nella veste di consigliere della circoscrizione Ragusa-Ovest, eletto nella lista di Alleanza nazionale – è stato promotore dell’intitolazione della strada a Ramelli.
I fatti oggetto dei due processi sono gli stessi, pienamente ricostruiti in ogni loro aspetto e per nulla controversi, con il solo dubbio relativo ad alcuni partecipanti, non identificati anche perché protetti da mascherina in pieno lock-down, e all’identità dell’autore o autori della registrazione e della diffusione sui social network dei filmati dell’evento caratterizzato dal saluto romano e dal rito del presente, segni che la giurisprudenza ritiene tipici del partito fascista e sufficienti a configurarne, esplicitamente e distintivamente, il richiamo, tutte le volte che ci sia da valutare la sussistenza di reati ad esso connaturati. Proprio in una delle foto inserite nella copertina di questo articolo si vede, tra i partecipanti alla manifestazione, una donna intenta a girare un video o a scattare foto.
Ma nessun dubbio, per loro stessa ammissione e per oggettiva evidenza documentale, sulla presenza tanto del siracusano Camilli quanto del ragusano Chiavola alla manifestazione con piena partecipazione – attiva, scenica, ostentata e militante – ai rituali fascisti del saluto romano e del presente con i simboli e gli emblemi idonei a connotare l’attività oggetto di giudizio.
Per la cronaca il Tribunale di Ragusa, con la sentenza del Gup Eleonora Schininà, il 4 dicembre 2024 condanna Camilli a 2 mesi di reclusione e 100 euro di multa, con rito abbreviato (senza del quale la pena sarebbe di 3 mesi e di 150 euro), oltreché al risarcimento da quantificare in separata sede e alle spese legali nella misura di € 2.500,00, perché ritenuto colpevole del reato punito dall’art. 5 della legge 645/52, la cosiddetta legge-Scelba, articolo dedicato alle ‘manifestazioni fasciste’: <<Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni>>.
Tale procedimento è sub iudice perché il 24 aprile prossimo dinanzi alla Corte d’Appello di Catania si terrà l’udienza dibattimentale per la riforma della sentenza impugnata dall’imputato. Per completezza di cronaca va detto infine che il Tribunale di Ragusa, nella sentenza del 4 dicembre 2024, ha ritenuto invece non applicabile alla condotta di Camilli l’imputazione propria dell’art. 5 della legge-Mancino.
Vedremo più avanti in proposito le motivazioni nonché le norme e i principi ai quali la sentenza del Gup si ispira, ma intanto passiamo subito ad analizzare l’altra, recente, sentenza che assolve Chiavola, imputato in concorso con Camilli ed altri per lo stesso fatto, ma giudicato in un diverso procedimento avendo scelto il rito ordinario.
Anche Chiavola è imputato sia ai sensi della legge-Scelba (il già citato art. 5) che della legge-Mancino (art. 2) <<perché, durante la manifestazione pubblica del movimento politico denominato “CasaPound Italia”, organizzata per commemorare Sergio Ramelli, compivano una manifestazione esteriore propria di organizzazioni o gruppi inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale etnico, consistita nel c.d. “saluto romano” e nella chiamata del presente. In Ragusa il 29.04.2021>>.
In questo procedimento l’imputato è difeso da Michele Savarese, mentre Guglielmo Barone difende la parte civile costituitasi con Giovanni Battaglia, autore dell’esposto nella qualità di presidente provinciale dell’Anpi.
Nelle conclusioni la difesa chiede l’assoluzione dell’imputato ai sensi del primo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale “perché il fatto non sussiste, o per non averlo commesso o perché non costituisce reato”. Il pubblico ministero Sonia Vizzini (che, su richiesta della parte civile, ha integrato l’originario capo d’imputazione relativo alla legge-Mancino con quello, ulteriore, fondato sull’ipotesi di violazione della legge-Scelba) ne chiede la condanna a due mesi di reclusione e 500 euro di multa; anche la parte civile ne chiede la condanna alle pene di legge e al risarcimento del danno.
La sentenza, emessa il 4 marzo 2026 dal giudice monocratico Francesca Aprile, chiarisce subito che l’assoluzione è decisa ai sensi del secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale (<<Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile>>) e non del primo comma la cui formulazione esclude ogni dubbio. La formula, che nel processo accusatorio – poiché è l’accusa a dovere provare la colpevolezza e non viceversa – dispiega gli stessi effetti dell’assoluzione decisa nella versione classica della ‘formula piena’, somiglia e richiama la vecchia ‘insufficienza di prove’ del processo inquisitorio che nella percezione e nel linguaggio correnti era formula dubbia e tutt’altro che ‘piena’.
Nel nostro caso il giudice ritiene non sufficientemente provata la colpevolezza dell’imputato, sicché, mancando tale elemento, il fatto – certamente commesso con incontestabile certezza probatoria – ‘non costituisce reato’.
Ma qual è nel nostro caso l’elemento mancante, o non sufficiente, al punto che il giudice, potendo-dovendo condannare solo al di là di ogni ragionevole dubbio, decide di assolvere l’imputato Mario Chiavola, partecipante alla manifestazione, e addirittura protagonista, con il suo ripetuto appello, del rito del presente?
L’elemento che al giudice appare insufficiente non riguarda la sussistenza del fatto, né che l’imputato lo abbia commesso, né tanto meno la sua qualificazione come reato ai sensi della normativa richiamata: dati incontrovertibili e provati univocamente in modo assoluto. Ciò che al giudice appare insufficiente è la (propria) certezza in ordine alla consapevolezza dell’imputato di avere voluto infrangere divieti cogenti sanciti da norme penali e avere scientemente leso il bene giuridico – il più importante di tutti nel nostro ordinamento costituzionale – posto a fondamento della legge violata.
Scrive il giudice. << …Orbene, con riferimento alla condotta dell’imputato, sebbene oggettivamente integri l’ipotesi di reato di cui all’art. 2 della legge 205/93 non è stata, a parere di questo giudicante, raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del dolo in capo allo stesso della coscienza del concreto pericolo di diffusione delle idee discriminatorie e ciò per le specifiche modalità del fatto come in seguito spiegate e come evidenziate dalla registrazione video in atti… >>.
Aggiunge il giudice. << …La manifestazione, di breve durata (pochi minuti), si svolgeva in una via periferica e quindi fuori dal centro abitato, non dunque in una piazza o in un luogo particolarmente evocativo, ma sotto l’insegna toponomastica della via intestata a Sergio Ramelli e ciò in un particolare momento temporale (pandemia Covid 19) in cui vi era scarsa circolazione di mezzi e persone, circostanza che non ha permesso che altri avventori, oltre ai militanti di CasaPound, vi potessero assistere. Fra l’altro, l’esiguo numero dei partecipanti, non maggiore di venti, come emerge dalle immagini raccolte in atti e come confermato dall’ispettore Inchisciano della Digos di Ragusa, non appare elemento indicativo della potenziale diffusione delle idee fondate sull’odio o la superiorità razziale proprie dell’ideologia fascista…. Quanto alla probabilità di lesione del bene tutelato dalla norma, dato dalla diffusione delle immagini della manifestazione sui social network, in sede processuale non è emerso chi dei partecipanti abbia effettuato le riprese e come esse si siano poi diffuse su alcune pagine di Facebook. Al riguardo, va evidenziato anche che, come è emerso dalle dichiarazioni testimoniali dei presenti, le riprese video non erano state previste o preordinate dagli organizzatori. Ancora, dagli articoli raccolti in atti e pubblicati su alcune testate giornalistiche locali, appare evidente che il richiamo alla manifestazione, con le foto tratte dalle riprese di cui sopra, non sia stato voluto dagli organizzatori al fine di diffondere le idee del movimento, trattandosi esclusivamente di servizi giornalistici aventi, anzi, ad oggetto critica politica volta a stigmatizzare le modalità della manifestazione ed i suoi organizzatori…. Tenuto conto del complesso di circostanze fattuali sopra descritte, non si ritiene sufficientemente provato che l’imputato, partecipando alla manifestazione e compiendo la gestualità come descritta in imputazione, avesse la coscienza e la volontà di agire mettendo in pericolo i beni costituzionalmente garantiti della dignità ed uguaglianza di tutte le persone e della solidarietà politica, economica e sociale, essendo bensì cosciente di partecipare ad un’adunata che avrebbe visto la presenza di un numero esiguo di militanti di CasaPound (il nulla osta era stato richiesto per la partecipazione di 15 persone), in una zona periferica, senza pubblico e senza predisposizione di mezzi di pubblicità…>>.
E’ qui, solo qui, la spiegazione dell’assoluzione, mentre tutto il resto della sentenza attesta e riconosce l’accertata responsabilità penale derivante dai fatti commessi, responsabilità che però, secondo il giudice, non può essere sentenziata perché – almeno al giudice – è rimasto il dubbio che l’imputato avesse “la coscienza e la volontà di agire” mettendo in pericolo i beni costituzionalmente garantiti della dignità ed eguaglianza di tutte le persone: proprio questo bene è il fondamento più solido ed importante, tra i vari altri pilastri, del nostro edificio costituzionale. Insomma Chiavola ha fatto tutto ciò per cui dovrebbe essere condannato ma va assolto perché, secondo il giudice, era incapace di intendere e di volere: è esattamente questo – nel lessico e nella logica – il senso delle parole con le quali il Tribunale definisce il proprio dubbio in ordine alla ‘coscienza e volontà di agire’ dell’imputato stesso.
Il resto della sentenza, molto più breve e meno motivata di quella del 2024 di condanna di Camilli con rito abbreviato, ricostruisce i fatti – incontrovertibili – e si sofferma sulla loro qualificazione giuridica in termini, anche questi certi e incontestabili, di punibilità per violazione della legge penale.
Nella sentenza del 4 marzo scorso il Tribunale così si esprime.
<< … In punto dì fatto viene contestato all’imputato che, in occasione della commemorazione della morte di Sergio Ramelli, insieme ad un gruppo di persone facenti parte del movimento politico “CasaPound Italia”, abbia fatto il ”saluto romano” e la “chiamata del presente”, segni esteriori diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale etnico, in tal modo rendendosi responsabile delle violazioni di cui all’art. 2 del D.L. n·.122/93 (c.d. Legge Mancino) che sanziona la condotta di “chiunque in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3 della L. n. 654 del 1975” (aventi fra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) e dell’art. 5 della L. 645/1952 (c.d. Legge Scelba) che sanziona la condotta di “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compia manifestazioni usuali del disciolto partilo fascista ovvero di organizzazioni naziste”.… >>.
Se queste sono le accuse contenute nei capi d’imputazione per i quali è disposto il giudizio nei confronti di Chiavola – coimputato con Camilli già condannato, e con altri – il Tribunale passa a vagliare le prove emerse e, sul piano dei fatti, le riconosce pienamente convergenti, in ordine alla colpevolezza dell’imputato. Tutti i testi confermano l’evento, la partecipazione, il rituale, d’appello del ‘camerata presente’, alcuni anche il saluto romano comunque documentato dalle immagini che peraltro compaiono in alcuni profili Face Book ma dopo alcune ore, probabilmente la sera stessa del 29 aprile 2021, sono rimosse senza che risulti alcuna indagine tecnica per accertare la paternità della diffusione.
Tra i testi indicati dalla difesa figurano Giuseppe Iacono, all’epoca responsabile di CasaPound in provincia di Ragusa e organizzatore della manifestazione (è lui che affida a Chiavola il compito di fare la chiamata del rito ‘camerata, presente’); Fausto Ventura, altro aderente al movimento e partecipante all’iniziativa oggetto del processo; Simone di Stefano, allora numero due di CasaPound in Italia e organizzatore di tante manifestazioni analoghe, il quale durante l’esame testimoniale dinanzi al Tribunale di Ragusa dichiara che il saluto romano ha una valenza spirituale senza alcuna connotazione politica. Per la cronaca Di Stefano risulta più volte arrestato e condannato, per gesti dimostrativi costituenti delitto, per occupazione abusiva di immobili e reati collegati come lesioni, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, furto (della bandiera dell’Unione europea, rimossa per mettere al suo posto quella italiana).
Dopo avere ricostruito e riassunto le risultanze dell’istruttoria dibattimentale il giudice osserva.
<< …Orbene, in punto di fatto è risultato certamente provato in sede dibattimentale che in data 22.04.2021 veniva rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale di Ragusa il nulla osta a poter effettuare un presidio statico “per depositare una corona di fiori in memoria di Sergio Ramelli, nei pressi del! ‘intersezione tra la via Ramelli e la via Fieramosca, nella giornata del 29.04.201 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, a condizione che vengano rispettate dai partecipanti (nel numero massimo di 15), le prescrizioni sul distanziamento sociale, all’epoca vigenti al fine di contenere la pandemia Covid 19 “, come da richiesta inoltrata alla Questura di Ragusa da lacono Giuseppe (v. richiesta e nulla osta, in atti). Nel pomeriggio del 29.04.2021, alla presenza di personale della D.I.G.O.S. di Ragusa, un numero di circa 15/20 persone interessate, si radunavano, munite di mascherina antigenica, davanti alla targa toponomastica intestata a Sergio Ramelli e qui, nell’arco di pochi minuti, avveniva ad opera di Iacono Giuseppe la posa della corona che veniva appesa vicino alla predetta targa e seguiva la chiamata del presente ad opera dell’odierno imputato che si svolgeva tramite l’invocazione “camerata” alla quale l’adunanza rispondeva in coro “presente”, alzando il braccio a mano aperta nel gesto del c.d. “saluto romano”… Al presidio non assisteva nessun altro se non gli interessati e la manifestazione aveva una durata complessiva di pochi minuti. Ne discende che risulta incontrovertibilmente provato che l’imputalo abbia preso parte attiva ad una manifestazione pubblica, in quanto si svolgeva sulla pubblica via, in forma di gruppo precostituito, trattandosi di appartenenti al movimento politico CasaPound, firmatisi come tali nello striscione della corona che riporta la dicitura “I camerata di CasaPound” durante la quale effettuava la chiamata del “presente” e la risposta con il c.d. saluto romano. Al riguardo, non vi può essere dubbio che la “chiamata del presente” costituisca un rito proprio del disciolto partito fascista, ed in particolare, il rito commemorativo in ricordo di fascisti uccisi, la cui valenza è evidente per essere stato l’appello fascista inserito nel Dizionario di politica edito dalla PNF del 1940, oltre al “saluto romano”, anch’esso noto quale espressione tipica del detto partito… >>.
Quelle che abbiamo appena letto sono parole scritte nella sentenza che, poi, assolve l’imputato. Peraltro, prima che si giunga al dispositivo, il Tribunale aggiunge.
<< …Un recentissimo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ha ritenuto che “Commette il reato dì cui all’art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, colui che, partecipando ad una pubblica manifestazione sotto le insegne di un un gruppo organizzato che si riporta esplicitamente al partito fascista e ne propugna le idee discriminatorie, razziste e antidemocratiche, esponga striscioni inneggianti a Benito Mussolini e risponda con il saluto romano alla “chiamata del presente”. (In motivazione la Corte ha chiarito che quello in oggetto è reato di pericolo presunto, posto a tutela dei beni costituzionalmente garantiti della dignità ed uguaglianza di tutte le persone, e della solidarietà politica, economica e sociale)” (Cass. Sez.1 n. I 9342 del 23.04.2025)… >>.
La sentenza del Tribunale di Ragusa sembra poi volere seguire la via maestra tracciata dalla Corte di Cassazione nella sua versione più autorevole e vincolante: le Sezioni unite. Riporta infatti.
<<… Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16153 del 18.01.2024, chiamate a stabilire se la condotta consistente nell’utilizzo di rituali evocativi del disciolto partito fascista, come il cosiddetto “saluto romano”, tenuta nel corso di una riunione pubblica, costituisca il reato di cui all’art. 2 D.L. 122/93 o quello di cui all’art. 5 L. 645/52, e se tali disposizioni configurino reati di pericolo astratto o di pericolo concreto, hanno affermato che “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ”chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. Trans. Fin. Cast., potendo integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto attuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604 bis, secondo comma, c.p.”Ne discende che una condotta di tal tipo può integrare entrambe le fattispecie di reato in esame. Nel contesto della suddetta pronuncia si precisa altresì che le due norme sono poste a tutela di beni giuridici diversi, essendo la norma dell’art. 5 L. 645/52 diretta a tutelare l’ordine pubblico democratico o costituzionale dal pericolo della riorganizzazione del disciolto partito fascista, costituzionalmente vietata, ed essendo perciò un reato di pericolo concreto ed essendo l’art. 2 della legge 205/93 diretto a tutelare non la predetta norma costituzionale, ma, più generalmente, i beni costituzionalmente garantiti della dignità ed uguaglianza di tutte le persone, della solidarietà politica, economica e sociale. In questo senso, quest’ultimo reato è stato ritenuto configurare un pericolo presunto, avendo il legislatore voluto sanzionare la mera manifestazione esteriore di simbologie evocatrici di gruppi che incitano alla discriminazione, valutandone astrattamente la pericolosità. Al riguardo, ricordando che la natura di “pericolo presunto” non esime dal valutare in concreto l’offensività della condotta materiale contestata, essendo il rispetto di tale principio individuato dalla Corte Costituzionale nell’art. 25, comma II, Cost., indispensabile per l’applicabilità della sanzione penale…>>.
Insomma i fatti sono chiari, certi e provati. Le norme pure, anche se questo giudice preferisce schivarne una, la legge-Scelba, proprio quella assunta invece dal Gup dello stesso tribunale a base della condanna di Camilli, e tenere in piedi solo l’altra, la legge-Mancino, ritenuta applicabile all’imputato Chiavola, pur autore, in forma addirittura aggravata, dello stesso fatto per cui il coimputato, ai sensi della norma qui neutralizzata, è già stato condannato. Per questo giudice vale la legge-Mancino “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” e non, a differenza della sentenza del 2024 di condanna del coimputato Camilli, la legge-Scelba che, in attuazione di una precisa norma costituzionale, vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista e l’apologia di fascismo.
La conclusione appare del tutto difforme rispetto al principio sancito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione pur richiamato. Infatti nella più recente sentenza del Tribunale di Ragusa il giudice osserva.
<<…La qualificazione giuridica del reato, come violazione dell’art. 2 legge n. 205/1993, così come contestato, e non dell’art. 5 della legge n. 645/1952, è pertanto corretta, essendosi trattato non di un’azione diretta a propugnare la ricostituzione del partito fascista, ma di una condotta di esaltazione di un gruppo che si riporta esplicitamente al partito fascista e ne propaganda e diffonde le idee tra cui quelle discriminatorie, razziste e antidemocratiche che ne sono propri. La condotta descritta, oggettivamente, così come originariamente contestata all’imputato, integra gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 2 della L. 205/93, avendo il Chiavola preso parte attiva alla manifestazione pubblica organizzata dal movimento politico denominato “CasaPound” di matrice ideologica notoriamente neofascista, durante la quale, esponendo una corona riportante la definizione del gruppo “I Camerata”, rispondeva con il saluto romano alla chiamata del presente… >>..
Insomma il giudice parte da giuste premesse e poi anziché farne discendere due naturali conseguenze logiche – pienamente sorrette da riscontri probatori convergenti – sull’applicabilità della legge Scelba e della legge Mancino, abbandona la prima ritenendo che quella manifestazione (che pure presenta tutti gli elementi che la Cassazione, addirittura a Sezioni unite, reputa sufficienti ad integrare la violazione della legge Scelba) non fosse “un’azione diretta a propugnare la ricostituzione del partito fascista”. Vedremo più avanti come la precedente sentenza del 4 dicembre 2024, molto più corposa nel corredo di motivazioni e nel loro ancoraggio ai principi costituzionali così come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, spieghi in modo ben più logico e convincente come fosse proprio l’art. 5 della legge-Scelba che vieta e punisce le ‘manifestazioni fasciste’ (e cos’era, se non una manifestazione fascista, quella del 29 aprile 2021 a Ragusa, con tanto di camerati, saluto romano e rito del ‘presente’?) ad essere stato innanzitutto violato, oltre alle norme della legge-Mancino per gli ulteriori effetti lesivi di un altro bene costituzionale ugualmente tutelato.
Dinanzi alla singolare argomentazione del giudice viene spontaneo chiedersi: fin dove si dovrebbero spingere le azioni finalizzate alla ricostituzione del partito fascista perché esse possano concretare il reato punito dalla legge? E, come già osservato, cos’è una manifestazione fascista, del tipo vietato dall’art. 5 della legge Scelba, se non – esattamente – quella svoltasi a Ragusa il 29 aprile 2021, peraltro autorizzata (ma il fine dichiarato era solo quello commemorativo di una vittima della violenza politica criminale) nonostante il lock-down?
Pertanto, la sentenza del 4 marzo scorso conclude per l’assoluzione di Chiavola, rispetto all’ipotesi di reato punito dalla legge-Mancino, solo perché il giudice dichiara di non raggiungere una propria certezza in ordine alla piena consapevolezza dell’imputato di violare la norma penale e di commettere il fatto sapendo che esso consista proprio in tale violazione.
E’ questo il contenuto della sentenza e il senso – nonché la motivazione – della disposizione assolutoria.
Pertanto risulta molto difficile farne derivare valutazioni di legittimità in ordine a manifestazioni come quella tenutasi cinque anni fa a Ragusa in via Sergio Ramelli e – bisogna riconoscere – come tante altre simili che, a centinaia, forse a migliaia, si svolgono in ogni parte d’Italia ad ogni occasione, molto spesso data dalla commemorazione di persone decedute. In alcuni casi si tratta di defunti che in vita si macchiarono di crimini orribili come artefici e complici della violenza fascista, sia negli oltre vent’anni di governo-Mussolini e di dittatura sanguinaria del suo regime che nei venti mesi della Repubblica di Salò, da settembre 1943 ad aprile ’45 o, in seguito, negli anni di piombo dello stragismo neofascista e del terrorismo nero cui, a metà degli anni ’70 seguì quello delle brigate rosse e di altre formazioni eversive dedite alla lotta armata.
In altri casi però si tratta di vittime innocenti, come Sergio Ramelli, studente di chimica industriale all’Itis Molinari di Milano, appartenente al Fronte della Gioventù del Msi, morto diciottenne il 29 aprile 1975 in seguito alle gravi ferite riportate nell’aggressione subìta un mese e mezzo prima, il 13 marzo, ad opera di terroristi di Avanguardia operaia. Ramelli pagò con la vita la sua semplice e innocente militanza politica.
Giusto, più che giusto ed anzi doveroso, commemorarlo. Ma che c’entra la commemorazione con tutto l’armamentario del rituale fascista che, leggi e Costituzione alla mano – piacciano o no – integra un reato grave perché insidia pericolosamente uno dei principi più alti e nobili cui la civiltà umana sia mai pervenuta, che è quello della tutela, sopra ogni cosa, della dignità della persona e dell’uguaglianza di tutti?
Nonostante le strane conclusioni cui perviene – e nonostante il salto logico tra norme giuridiche e dati di fatto da un lato e decisione dall’altro – perfino questa sentenza del tribunale ibleo riconferma pienamente la totale illiceità dell’operato delle venti persone che – come purtroppo in tante altre occasioni, anche in questi giorni – il 29 aprile 2021 si riunirono a Ragusa in via Ramelli e anziché ricordare quella vittima innocente della violenza criminale di matrice politica che si scatenò su di lui (due gli aggressori materiali ma ben 25 a vario titolo gli imputati, quasi tutti condannati di cui ben nove a pene superiori a dieci anni) diedero vita ad una manifestazione tipicamente fascista avente tutti gli elementi (saluto romano, appello del camerata, rito del presente, simboli inequivocabili) del reato punito, per i suoi diversi aspetti, dalla legge-Mancino e dalla legge-Scelba attuative di fondamentali principi costituzionali.
L’assoluzione si deve, secondo le parole del giudice, unicamente al fatto che – forse – l’imputato non sapeva ciò che faceva.
Io credo che il rispetto dovuto a tutti – così come i principi costituzionali in questione ci obbligano a fare – si debba anche all’imputato Mario Chiavola, persona nota a Ragusa, da tempo impegnata in politica, secondo una coerenza che lo ha visto militare in Alleanza nazionale (erede del Msi, il Movimento sociale italiano fondato nel 1946 dai reduci di Salò al fine di raccogliere e proseguire l’esperienza fascista nella nuova Repubblica nata dalla Resistenza e dal successo della lotta di Liberazione dal Nazifascismo), poi per alcuni anni in CasaPound, quindi in Fratelli d’Italia che dal 23 marzo 2024 lo vede membro del direttivo provinciale.
Non credo sia giusto, né veritiero, affermare che egli ‘non sapesse cosa faceva’, né, se mai l’ignoranza delle leggi vigenti fosse un’esimente ma non lo è, che egli non le conosca o non le conoscesse nel 2021, dopo decenni di militanza e attivismo politico.
Chiavola è politico esperto e riconosciuto, da due anni impegnato costantemente nell’attività di dirigente di FdI, al tempo dei fatti militante in CasaPound, inoltre fondatore e presidente del gruppo ‘Ragusa in movimento‘, realtà politica locale nella quale esprime ed esplica la sua azione politica contemporaneamente all’esperienza di militanza in partiti o movimenti nazionali come AN, CP, FdI. Da maggio 2003 a maggio 2011 Chiavola è consigliere di circoscrizione a Ragusa Ovest ed in tale veste propone e ottiene l’intitolazione di via Sergio Ramelli. Ritenere che quando, nel 2021, dopo oltre vent’anni di impegno politico, non sappia cosa sia la messinscena pubblica del rituale fascista, nella descrizione delle leggi vigenti che per dettato costituzionale la vietano e la puniscono, non appare credibile e credo non sia rispettoso del suo agire, un agire politico deliberato e consapevole che, a mio avviso, egli per primo non credo voglia mettere in dubbio.
Ma se questa può essere solo l’opinione di chi scrive, è certo – oggettivamente e logicamente – che la sentenza, almeno per chi la voglia leggere, in nessun modo possa essere intesa come momento di legittimazione, o anche solo di giudizio di liceità corrente, dei fatti avvenuti a Ragusa in quei dieci minuti del pomeriggio del 29 aprile 2021.
No. E’ anche questa sentenza – perfino questa sentenza – a riconoscere la sussistenza del reato nell’intangibilità dei fatti così come provati, documentati e ricostruiti; ma, illogicamente, ad assolvere l’imputato, l’unico imputato in questo procedimento, per un supposto dubbio sulla sua consapevolezza soggettiva del significato delle azioni compiute in quanto lesive di beni preziosi e fondamentali della convivenza civile, pertanto protetti dalla Costituzione e dalle leggi che ne sono attuazione; dubbio – del giudice – conseguentemente, anche sulla volontà dell’imputato di compiere le azioni medesime se egli fosse pienamente consapevole della gravità delle violazioni commesse.
Questo è il contenuto della sentenza che ovviamente può suscitare perplessità, stupore e dissenso in chiunque creda nei valori della Costituzione.
Ma certo gli ultimi a potersene rallegrare sono CasaPound e le organizzazioni affini nonché i partiti contigui; lo sono tutti i loro aderenti e simpatizzanti; lo sono coloro che in tali valori costituzionali – pienamente riaffermati dalla sentenza che assolve Chiavola – non credono e che magari, vorrebbero che un Tribunale dichiarasse lecita la pubblica rappresentazione del rituale fascista andata in scena quel pomeriggio di cinque anni fa a Ragusa.
Costoro, tutti costoro – anche da questa sentenza – sono condannati.
L’unico assolto è Mario Chiavola, perché, secondo il giudice, non sapeva ciò che faceva.