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Processo per diffamazione a mezzo stampa, su querela dell’ex procuratore di Ragusa Fabio D’Anna, contro il giornalista Angelo Di Natale: “Assurdo incriminare un auspicio di giustizia o una critica legittima e doverosa”

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Il magistrato sostiene di sentirsi diffamato da un articolo del 9 ottobre 2024 in cui, con la nomina del successore Francesco Puleio, veniva auspicato un cambio di passo della Procura iblea dopo gli anni di Petralia e, appunto, di D’Anna il quale da tempo, a settembre 2023, si era insediato al vertice della Procura generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta.

Per Di Natale “assurdo incriminare un auspicio di giustizia o una critica – non solo legittima ma doverosa – che nasce dalle attese riposte dalla comunità nella tutela del danaro dei cittadini e dei beni pubblici”.

Il giornalista: “Questo non è (solo) un mio processo, ma una questione basilare per la democrazia. Chi, anche indirettamente, sappia di denunce o istanze rivolte alla Procura di Ragusa durante il quinquennio 2018-2023, condivida con la Redazione la propria esperienza per una battaglia di tutti gli onesti nell’interesse generale della comunità a difesa della cosa pubblica dagli abusi di malversatori di ogni estrazione”

Da tempo pongo all’attenzione il pessimo stato di salute della nostra democrazia.

Le cause sono tante.

Una, solo una, di queste è la compressione degli spazi di informazione e di critica attraverso un’interpretazione – anche giudiziale – regressiva della libertà di stampa che della democrazia è fondamento basilare.

Un’altra è l’aggressione da parte di una centrale unica del potere (i partiti di Governo da tempo sempre più padrone del Parlamento, degradato a mero esecutore di decisioni prese altrove) contro le rappresentanze sociali e contro tutti gli organismi di garanzia, compresa la magistratura: non sempre e non tutta, ma solo quella parte che adempie limpidamente alla sua funzione di amministrare la Giustizia in nome del Popolo italiano non derogando dal principio costituzionale secondo cui <<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali>>.

C’è però una parte della magistratura, gradita a questa centrale unica del potere, che non mostra analoga inflessibilità nell’applicazione del solenne principio sancito dall’art. 3 della Carta, soprattutto quando deve giudicare intorno a reati introdotti dal legislatore fascista 95 anni fa e da certi magistrati trattati come se fossimo ancora durante il Ventennio.

L’incredibile permanenza di tali reati nel Codice vigente è lo strumento attraverso il quale il Potere difende con tracotanza il buio in cui ama esercitarsi, criminalizzando chiunque voglia accendere la luce nella quale vive la democrazia: conoscenza, informazione, critica degli atti di gestione della res publica compiuti dal potere medesimo, quindi libertà di stampa e libertà di manifestazione del pensiero innanzitutto. Tutte prerogative che – anche quando ricadenti nell’esercizio di una professione, per esempio quella giornalistica, o di un’attività accademica o scientifica produttiva di pubblicazioni – non sono concepite e poste dal legislatore costituzionale a beneficio di chi materialmente se ne avvalga, ma dell’intera comunità di cittadini la quale nell’effettività di tale garanzia ha l’unico strumento di difesa dal potere e dal rischio che gli organi che ne sono titolari, anziché usarlo nell’interesse della comunità amministrata, ne abusino per fini estranei e contrapposti.

Un caso tipico e cruciale è quello del reato di diffamazione a mezzo stampa quando a ritenersi diffamato è un ‘Potere’, o una figura che ne disponga e che non gradisca la diffusione di informazioni o di critiche su come lo eserciti e in generale sui propri atti.

Sembra incredibile a dirsi ma, ancora oggi, questa fattispecie normativa – introdotta dal dittatore fascista per le esigenze tipiche di un Potere assoluto, dispotico e oppressivo – sopravvive nell’ordinamento illuminato dalla Costituzione con le stesse fattezze originarie: quelle di ‘delitto’. Sì, ancora oggi, la diffamazione è un delitto e lo è – ancora più incredibilmente, e con tanto di aggravante – la diffamazione a mezzo stampa: ovvero la pubblicazione, da parte della Stampa nell’esercizio della sua altissima funzione così preziosa per la democrazia e costituzionalmente garantita, di notizie o opinioni che il Potere non gradisca.

Tante volte ho dovuto segnalare come, ancora oggi, e in taluni casi perfino più di qualche tempo fa, in certe aule giudiziarie il limite posto alla libertà di stampa sia fissato, interpretato e applicato con la stessa ratio con la quale la dittatura fascista lo inserì nel codice penale ancora vigente, come se i 95 anni trascorsi, di cui 82 dopo la caduta di quel regime e quasi 78 di vigenza della Costituzione, fossero trascorsi invano o non fossero stati comunque capaci di modificare una norma di precipuo stampo fascista, anzi tipicamente fascista come rivela la sua collocazione nella parte ‘fascistissima’ del Codice Rocco, quella che sviluppa in modo più forte ed estremo l’impronta marcatamente e specificamente fascista dell’impianto normativo. In proposito una breve puntualizzazione: chi voglia approfondire può trovare interessante l’analisi storico-giuridico-politica contenuta in questo articolo, leggibile qui,  che scaturisce da un caso di cronaca giudiziaria di due anni fa.

E’ ovvio che con la libertà di stampa vi siano anche altri diritti da tutelare, come quello all’onore delle persone. Ma il bilanciamento tra i due beni costituzionali è, ancora oggi, condizionato e di fatto vincolato dal legislatore fascista, con l’emanazione del Codice Rocco nel 1930 quando il regime aveva già insediato pienamente la dittatura e cancellato ogni diritto e libertà come, appunto, quella di stampa. Nel 1925 il Parlamento era stato privato del potere legislativo; nel ’26 era stato soppresso il sistema di elezione delle amministrazioni comunali e provinciali e i sindaci eletti erano stati cacciati con la violenza e sostituiti da podestà nominati dal governo; era stato proibito lo sciopero e lasciato in vita solo il sindacato fascista; era stata soppressa la libertà di stampa e ammessi solo i giornali fascisti; era stato istituito il Tribunale speciale che durante il fascismo condannò oltre cinque mila italiani a 27 mila anni di carcere e ne mandò al confino altri 15 mila; nel 1928 al partito fascista era stato attribuito il potere di compilare le liste dei candidati, tutti, alle elezioni della Camera, che gli elettori, sotto la minaccia delle armi, potevano solo approvare o respingere, pubblicamente, in blocco; era stata introdotta la censura per impedire ogni dissenso verso il regime, schedati tutti i cittadini ‘sospetti’ e perfino il cinema e il teatro fatti oggetto di controlli e repressioni sistematiche. Questa è l’Italia nella quale, nel 1930, il giurista-ministro Alfredo Rocco vara il codice di procedura penale, sopravvissuto fino al 1988, e il codice penale tuttora vigente.

Tornando all’oggi, per comprendere l’assurdo che ancora nel 2025 contrassegna l’Ordinamento giuridico italiano su un tema cruciale per la democrazia del Paese, basti considerare che la Stampa, nella norma fascista ancora in vigore, è il mezzo – di commissione del reato di diffamazione – che non attenua il delitto ma lo aggrava e ne aumenta la pena: eppure proprio la Stampa è uno dei valori costituzionali fondamentali dell’intera Carta come sancisce l’art. 21 il quale alla Stampa dedica ben cinque dei sei commi complessivi approntandole, in quattro di essi, una speciale protezione, mentre l’ultimo indica limiti solo in riferimento al ‘buon costume’ e non certo all’immunità del Potere dalla divulgazione di notizie e di opinioni critiche. Eppure, nella norma ancora vigente del Codice fascista – legge ordinaria che soccombe totalmente rispetto a quella di rango costituzionale –  la diffamazione a mezzo stampa (cioè commessa con il mezzo della stampa e quindi ai fini tipici della stampa: informare nel pluralismo delle idee) è un’aggravante anziché un’esimente o, almeno, un’attenuante!

Perciò più volte ho raccontato casi giudiziari vertenti su questo delitto, e in alcuni casi ne ho scritto da imputato, essendo io stesso, da giornalista, querelato e trascinato in giudizio per rispondere dell’inesistente ‘reato di informazione’ e/o ‘di critica’, avendo sempre rispettato le norme costituzionali, sostenute da una vasta giurisprudenza anche di fonte europea, ma certo non avendo potuto, nè voluto, osservare la lettera della norma scritta nel 1930 dal dittatore fascista.

Non voglio qui tornare sui procedimenti già oggetto di precedenti articoli ma semplicemente dare una notizia nuova: una notizia la cui importanza equivale a zero per quanto riguardi me e la mia sfera personale, mentre è rilevantissima in quella della Civitas che si nutre di conoscenza e di informazione sui fatti di pubblico interesse per sapere se siano rispettati tutti i principi della Costituzione: da ciò dipende il bene, ed anche il benessere materiale e immateriale, di tutti e di ciascuno.

La notizia nuova è questa. Ho ‘vinto’ un altro processo per diffamazione a mezzo stampa. Esso scaturisce dalla querela presentata da un magistrato, il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta Fabio D’Anna, il quale sostiene di ritenersi diffamato da un articolo pubblicato da In Sicilia Report il 9 ottobre 2024. Tralascio anomalie, vizi, errori – anzi orrori – che leggo negli atti prodotti dal pubblico ministero procedente della Procura di Catania e che farò valere nella sede propria e nel momento opportuno.

Questo concerne la mia difesa ma qui ciò che conta è solo l’interesse di tutti – è una questione di Civitas e di Democrazia – a conoscere una vicenda nella quale sono aggrediti diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione a garanzia del carattere democratico dello Stato in cui si svolge la vita degli individui e dei gruppi sociali in cui essi ritengano di organizzarsi.

Quando, il 9 ottobre 2024, la redazione di In Sicilia Report pubblica l’articolo incriminato, D’Anna da oltre un anno non è più il procuratore presso il tribunale di Ragusa, avendo lasciato l’incarico, promosso al nuovo di grado superiore.

Il tema dell’articolo è la nomina di Francesco Puleio a suo successore dopo una lunga vacatio (Puleio si insedierà solo l’8 gennaio 2025, un anno e mezzo dopo la cessazione del predecessore: qui l’articolo sull’insediamento di Puleio).

La parte oggetto della querela, nell’articolo del 9 ottobre 2024, è quella, di poche righe, in cui, con l’avvento imminente del nuovo procuratore la redazione di In Sicilia Report, raccogliendo come sempre le istanze della comunità, si augura un cambio di passo rispetto ai tredici anni precedenti: gli otto di Carmelo Petralia e i cinque di Fabio D’Anna. Con riferimento ad entrambi i predecessori l’articolo spiega il perché e, quanto a D’Anna, esprime una critica verso l’operato della Procura nel periodo che lo riguarda, dal 2018 al 2023, in riferimento alla percezione di un debole, insufficiente o carente esercizio dell’azione penale relativamente ad alcune categorie di ipotesi di reato come quelli contro la res publica, i reati commessi cioè dal Potere in danno dei cittadini.

Testualmente, le parti dell’articolo considerate ‘delitto’, così come mi è dato sapere dalla formulazione del capo d’imputazione, sono tre.

Una prima è quella contenuta nel titolo: <<Puleio può insediarsi a capo della Procura di Ragusa. Le speranze di una svolta dopo gli otto anni di Petralia (uno dei pm del depistaggio sulla strage di via D’Amelio) e i cinque di D’Anna segnati da una sorta di ‘sospensione’ delle indagini sui reati contro la res pubblica>>. Le altre due comprese nel testo contengono in parte considerazioni relative anche al periodo di otto anni, dal 2009 al 2017, in cui la Procura era stata retta da Petralia, mentre quelle riguardanti il querelante attengono al suo quinquennio di permanenza a Ragusa, dal 2018 a 2023.

Il primo dei due brani, testuale: <<… Ma, nel caso in questione, più che dalla lunghezza dei 14 mesi di vacatio, per la Procura di Ragusa il problema è dato dai tredici anni precedenti in cui essa è stata guidata in modo discutibile, soprattutto rispetto alle aspettative di una giustizia basata sull’obbligatorietà dell’azione penale: principio costituzionale spesso apparso come sospeso dinanzi, soprattutto, a notitiae criminis relative a reati contro la res pubblica, quelli commessi da persone dotate di funzioni, ruoli o condizioni di potere e d’influenza tali da abusare della cosa pubblica o comunque approfittare dell’erario e delle risorse della collettività inquinando il processo – istituzionale e democratico – di gestione della pubblica amministrazione e di enti, organismi, aziende che da essa promanano.>>.

Il secondo, testualmente: <<… Agli otto anni di carica, il tempo massimo consentito dalla legge, di Petralia a capo della Procura di Ragusa sono seguiti i cinque di Fabio D’Anna, andato via in anticipo perchè promosso procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. Di questo quinquennio è nota la totale inazione rispetto ai reati tipici dei cosiddetti ‘colletti bianchi’, la rinuncia alle indagini, l’insabbiamento di esposti e denunce, in una concezione da ‘giustizia di classe’ sostenuta, correlativamente, da intenso fervore inquirente contro piccoli presunti delinquenti e, soprattutto, da estenuante azione persecutoria contro l’attività di informazione o di critica svolta da cittadini e giornalisti sull’attività di pubblici poteri: persecuzione utile ad approntare ulteriore ‘protezione’ ai potenti già beneficiati da una sorta di ‘immunità d’indagine’.>>. Qui il testo integrale dell’articolo querelato.

Tra tutti i processi, definiti o pendenti, nei quali mi ritrovo imputato di diffamazione a mezzo stampa, questo a mio avviso è il più importante: come sempre, non già per me, ma per la portata dell’aggressione ad un diritto costituzionale fondamentale che non è del giornalista o di chi manifesti un pensiero ma è un bene supremo senza del quale la comunità tutta – e ciascun suo componente – non può vivere con onestà secondo i valori di libertà, di democrazia, di uguaglianza e di tutela della dignità umana che ispirano ogni singolo dettato costituzionale.

Come è facile rilevare, nell’articolo non è scritto che D’Anna sia un magistrato corrotto e che abbia compiuto, o omesso, un determinato atto d’ufficio in esecuzione di un patto corruttivo con qualcuno. Se l’articolo contenesse un’affermazione del genere, e se essa non fosse vera  – Codice penale alla mano, applicato correttamente nella luce della Costituzione – essa sarebbe una diffamazione.

Ma l’articolo ‘incriminato’ contiene solo una critica, civilissima e ragionevole, legittima ed anzi doverosa, fondata sulla percezione, anche soggettiva ma non per questo meno lecita, di un’insufficienza o debolezza dell’azione quotidiana della Procura di Ragusa sotto la guida di D’Anna, nel campo dei reati contro la res publica, rispetto alle aspettative della comunità e di diversi soggetti trovatisi a presentare esposti o denunce ben documentate, senza esito o senza l’esito che ritenevano conforme a giustizia. Credo che una ‘critica’ di questo tipo possa apparire reato e comportare l’esercizio dell’azione penale, prevedibilmente anche se non giustamente, in paesi come la Corea del Nord, o l’Iran, il Turkmenistan, la Cina, la Russia o in altre cosiddette autocrazie o dittature che ben conosciamo: o – per mantenere il filo storico della norma in questione – nell’Italia del regime fascista e dei procuratori del Re che ubbidivano al potere criminale del governo-Mussolini, ma non certo nella Repubblica italiana che conserva – sì – il Codice Rocco di stampo fascista ma pone, sopra di esso e sopra tutto, la Costituzione cui la norma di concezione fascista deve uniformarsi. La Repubblica vive anche nelle altre norme di fonte europea che hanno potenziato la protezione garantita alla libertà di stampa dall’articolo 21 della Costituzione e che sono immediatamente applicabili nell’ordinamento interno. A tali norme un procuratore della Repubblica deve ubbidire ed essere soggetto, mentre fino a 82 anni e tre mesi fa un procuratore del Re, sotto il governo Mussolini, avrebbe potuto limitarsi al Codice Rocco.

Per dovere di verità devo dire che più volte, in articoli precedenti a mia firma (quello in questione è un testo di redazione), quando D’Anna era procuratore a Ragusa avevo espresso verso il suo ufficio critiche analoghe, anzi più forti, trattando di vicende giudiziarie o comunque attinenti alla giustizia. Solo due esempi: un articolo del 3 aprile 2023 leggibile qui; un articolo del 12 aprile 2023 leggibile qui. Ma in quei casi, come in altri simili, il magistrato aveva deciso di non sentirsi o ritenersi diffamato e, pertanto, di non presentare querela.

In questo invece, che parla della nomina del successore 14 mesi dopo la sua avvenuta partenza e delle attese di un cambiamento, dal suo più alto ufficio di procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta l’ex procuratore di Ragusa ha percepito – o almeno così sostiene – un intento, o un effetto, diffamatorio e quindi si è rivolto ad un suo collega magistrato perché giudicasse e punisse il ‘torto’ subito.

Affronterò il processo come tutti gli altri: ovvero da cittadino che si batte pubblicamente per la Democrazia nella luce della Costituzione, nell’interesse generale, e non da imputato desideroso soltanto di pervenire ad un’assoluzione individuale o al meno grave degli esiti possibili nella sfera personale e diretta.

Quindi possono essere utili alcune brevi considerazioni finali, perché risulti ancora più chiaro il senso di questa vicenda e i suoi effetti sullo stato della nostra democrazia.

Che una procura della Repubblica (non il procuratore del Re sotto il governo-Mussolini) possa considerare ‘delitto’ i brani riportati dell’articolo in questione  – anziché normale e più che legittimo esercizio del diritto-dovere di cronaca e di critica nella luce costituzionale della libertà di stampa – è incomprensibile, assurdo, illogico, in contrasto con il Diritto vigente e perciò eversivo di un basilare principio costituzionale: come tale un pericolo grave di cui è necessario che la collettività, e soprattutto coloro cui stiano a cuore gli elementi basilari della democrazia, abbia piena contezza.

Tale configurazione delittuosa è doppiamente assurda.

In primo luogo lo è in assoluto, senza alcun bisogno di verifica dei fatti né di indagini sulla loro ‘verità’, in quanto nelle frasi incriminate c’è solo l’espressione di opinioni e di giudizi critici la cui legittimità in nessun modo e in nessun caso può essere messa in discussione essendo, le une e gli altri, manifestazione di un sentire (che sia solo della redazione giornalistica autrice della pubblicazione o di una parte, piccola o grande, dell’opinione pubblica, poco importa) che riproduce uno scarto, non misurabile nella realtà oggettiva e incontestabile nella dimensione delle libertà costituzionali proprie della Cittadinanza dalle quali promana la dialettica democratica, tra l’operato di un ufficio pubblico preposto ad un servizio prezioso e importante come quello della Giustizia amministrata in nome del Popolo, e le attese, necessariamente soggettive, da questo riposte nel medesimo ufficio.

Mai e poi mai l’espressione di quelle opinioni e di quei giudizi possono essere un delitto: lo sarebbero in una dittatura in cui una norma come quella fissata nel 1930 dall’art. 595 del Codice penale non dovesse soggiacere e conformarsi all’articolo. 21 della nostra Costituzione, nonché alle norme del Diritto europeo prevalenti anche su quest’ultima e, infine, alla Giurisprudenza interna e dell’Ue.

In secondo luogo, tale configurazione assurda lo è – rectius! lo sarebbe – anche nei fatti, se mai il Tribunale dovesse decidere, accogliendo la tesi della Procura, di considerare un delitto quelle critiche e di doverne quindi vagliare il fondamento di veridicità.

Se e quando questo vaglio dovesse essere necessario mi riservo di affrontare il tema in tutta l’ampiezza data dai tanti fatti che vi possano rientrare.

Qui solo un cenno: può mai essere delitto attendersi che una Procura della Repubblica persegua i reati contro la res publica commessi, in danno dei cittadini-contribuenti, da potenti di ogni categoria che lo maneggiano? Può mai essere delitto ritenere che non si sia fatto abbastanza? Certo che no: perciò l’insana assurdità di questo processo, che è il processo tipico intentato dal Potere contro la Libera stampa, perciò contro la Democrazia, contro la Res publica, contro il Bene comune, contro i fondamenti dello Stato liberale e il principio della separazione dei Poteri.

Come può uno dei tre Poteri fondamentali dello Stato, quello giudiziario, la cui funzione è di amministrare la Giustizia in nome del Popolo, perseguitare poi il Popolo che si attende l’adempimento di quella funzione?

La criminalizzazione di un articolo avente il solo torto di dare voce ad un sentimento popolare che lamenti la carente tutela, da parte della magistratura inquirente, dei beni pubblici da condotte, da accertare, di possibile malversazione in ogni sua forma produce infatti un effetto devastante non nella sfera dell’imputato ma in quella della comunità tutta.

Se necessario porterò nell’istruttoria dibattimentale i tanti fatti di mia conoscenza che attengono a questo processo: le denunce e gli esposti presentati da cittadini a tutela della res publica contro atti e comportamenti di possibile rilevanza penale da parte di chi della res publica possa disporre: organi di vertice di enti pubblici, amministratori per mandato elettivo o incarico professionale, dirigenti della pubblica amministrazione, funzionari, burocrati, consulenti, altri soggetti che in qualunque forma abbiano avuto indebito o illecito accesso a risorse pubbliche, anche immateriali. Denunce ed esposti da vagliare caso per caso in relazione alla trattazione e all’esame che in sede giudiziaria ne siano seguiti nonché all’esito: esercizio dell’azione penale, archiviazione, ‘insabbiamento’ senza atti né tracciamento, ecc…

Come sappiamo, non è in gioco l’interesse delle parti processuali coinvolte ma quello, ben più importante, del supremo bene pubblico consistente nel diritto di tutti a conoscere, e criticare, gli atti omessi o compiuti, da uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, in nome del Popolo italiano. Di questo sono molto preccupato, non dell’imputazione che mi riguarda come individuo.

Tale diritto a conoscere e ad esprimere un’opinione, ancora oggi – anzi, oggi più di prima – è sotto attacco e pertanto, pur disponendo della conoscenza di una vasta casistica più che sufficiente per l’istruttoria dibattimentale, mi piace rivolgere un appello a chiunque abbia a cuore i principi e i valori costituzionali che il caso giudiziario in questione aggredisce brutalmente: esprima la sua opinione, condivida con In Sicilia Report il suo convincimento, ci racconti un fatto, un’esperienza, ci segnali un caso o una vicenda – di conoscenza diretta o de relato ed anche solo probabile o presumibile (sarebbe nostra cura accertare con precisione e rigore) – rientranti nel tema di segnalazioni, denunce, esposti inoltrati da chiunque alla Procura di Ragusa negli anni 2018-2023 e aventi ad oggetto una richiesta di intervento per la violazione di norme a tutela dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché per la difesa e il ripristino di qualsivoglia bene pubblico, materiale o immateriale, violato da condotte criminose messe in atto da chiunque ne abbia il potere.

Chi voglia segnalare qualcosa, non solo una propria denuncia ma anche un caso di cui abbia sentore solo indirettamente (provvederà In Sicilia Report a verificare e accertare ogni cosa); chi voglia semplicemente intervenire su questo tema e dare forza con la propria opinione a questa battaglia può ovviamente farlo pubblicamente o scrivere, anche riservatamente, a redazione@insiciliatv.it e, per una mia visione immediata, a direzione@insiciliatv.it

Dall’Archivio di In Sicilia Report alcuni articoli e trasmissioni Tv

sulla libertà di stampa e su casi giudiziari vertenti su questo tema 

27.03.22  …Convince la Procura a intasare il Tribunale con querele pagate dai cittadini per perseguitare i cittadini … (articolo qui)

25.04.22  Libera, querelificio per sequestrare e confiscare l’informazione critica (articolo qui)

29.04.22  Libera, bavaglio alla stampa in copa e incolla. Il caso … (articolo qui)

03.05.22  … L’aggressione per via giudiziaria alla stampa che informa … (articolo qui

06.06.22  Ciotti e Montante, rapporti e silenzi, la Procura di Ragusa, il reato di giornalismo, le parole del pm e la Corea del Nord  (articolo qui) 

25.06.22  A Ragusa va in scena un processo per il reato di critica (articolo qui)

14.03.23  Il cappio al collo della libera stampa, un fascismo che il ceto politico tutto, anche di sinistra, non vuole vedere. la condanna di … (articolo qui)

03.04.23 C’è un giudice a Ragusa, la lezione costituzionale ad una Procura… (articolo qui)

12.04.23  Diffamazione a mezzo stampa, su banco degli imputati ora anche i lettori… (articolo qui)

09.05.23   La querela di Ignazio Abbate a Dialogo e a il Domani ibleo è un attacco alla libera stampa (articolo qui)

15.06.23  La querela di Ignazio abbate oltre che un attacco alla libera stampa è anche calunnia (articolo  qui) 

05.12.23  Il messaggio inviato dal magistrato antimafia De Lucia all’indagato per mafia Montante … Il premio ad un articolo sulla libertà di stampa (articolo qui) 

Trasmissioni Tv

22.06.25 La sentenza del tribunale dopo un processo di sei anni.. (Prima parte qui )

24.06.25  (Seconda parte qui)

26.06.23  Il mio processo surreale voluto da Libera…(qui)