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La storia incredibile di Laura Perticone: la sua casa di famiglia pignorata per debiti inesistenti costruiti con il falso, la frode, la cospirazione e l’inganno. Contro i suoi sedicenti creditori quattro denunce alla Procura, senza esito. Una quinta, dieci anni dopo, apre una crepa ma è la prescrizione ad arrivare prima. I falsi sono fin troppo evidenti e documentati ma il giudice dell’Esecuzione, imperturbabile, continua a manovrare un folle treno in corsa lanciato contro la verità e la giustizia. Dietro la ‘persecuzione’ due s.r.l., i loro finti rapporti di debito-credito, vari contratti simulati e la responsabilità cucita addosso alla donna in virtù di firme contraffatte e di una nomina ‘a sua insaputa’. Disposto l’accesso forzoso e fissata l’udienza finale. Appello al Tribunale di Ragusa e al suo presidente: chi può arrestare questo scempio lo faccia prima che si compia un’altra tragedia-Guarascio

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A raccontare questa storia ora, a fine novembre 2024, immediatamente ne viene in mente un’altra, purtroppo tragica, di tanti anni fa. Che – e ciò è perenne angoscia dell’oggi, ancora più grave e ancor meno comprensibile – non ci ha insegnato nulla: il suicidio di Giovanni Guarascio, il muratore di 64 anni il quale, il 14 maggio 2013, si diede fuoco sotto gli occhi, sconvolti e impotenti, della moglie e della figlia cui volle donare il sacrificio estremo della propria vita, unico gesto che gli era rimasto a difesa della casa che egli aveva costruito con le proprie stesse mani e che gli stavano ingiustamente portando via. Un gesto, eroico ed estremo, scagliato addosso ai suoi carnefici in quel momento presenti in apparenza con la faccia dell’ufficiale giudiziario e dei poliziotti in servizio, in realtà aventi altre sembianze, dei mandanti annidati nella filiera affaristica che – tra speculatori, faccendieri, consulenti, toghe, cricche varie a proprio agio in una zona grigia di varia estrazione – aveva potuto ‘legalmente’ confezionare il delitto.

Che di ‘delitto’ e non di suicidio si fosse trattato furono molti a gridarlo, non solo con la voce arrabbiata di tanti disperati toccati da vicino per esperienza diretta dalla sorte di quel padre di famiglia buono e onesto, ma anche con quella, ufficiale e ‘corretta’, delle istituzioni. Solo per citarne una, Carlo Trigilia, allora ministro della Repubblica in carica con delega alla coesione territoriale, pronunciò parole chiare contro quei ‘mandanti’ e definì la vicenda un <<monito per tutti>>. Ovviamente non si contarono i proclami, da parte di rappresentanti dello Stato e di organi legislativi, di governo, della regione e della città, nell’immediato ed anche nei mesi e negli anni a seguire: ‘Mai più un caso-Guarascio’, ‘Bisogna sospendere subito i procedimenti esecutivi in corso’, ecc… con tanto di proposte di legge, qualcuna perfino approvata.

Però non solo, tanti anni dopo, per queste vittime sempre numerose ora come allora non c’è alcuna tutela reale, ma quel sistema criminoso o criminogeno, avente una formale impalcatura legale e abili manovratori talvolta mossi da interessi illeciti e speculativi, è sempre vivo ed operante.

La storia è quella di Laura Perticone, una donna di 64 anni, madre di tre figli per fortuna adulti e autonomi, la quale vive a Ragusa con il marito nella casa di famiglia in via Australia, nell’area di recente espansione residenziale della città.

La raccontiamo prima sperando che ciò – per quel poco che possa fare una piccola testata giornalistica indipendente – serva a non doverla raccontare dopo, in un tragico ‘dopo’, come un nuovo delitto-Guarascio. Anche perché in questo caso è più evidente l’enormità dell’ingiustizia, lampante preventivamente anche nelle carte, perfino se lette con gli occhiali di figuri simili a un ‘dott. Pettola’ o a un ‘dott. Duplica’, o dei numerosi epigoni di certi parassiti seicenteschi abili legulei e maneggioni senza scrupoli i quali nella penna di Manzoni hanno assunto la figura e il nome del dott. Azzecca-garbugli.

Nonostante lo zelo mistificante nel ribaltare la realtà e lo sforzo straordinario, reiterato e multiforme, nel falsificare le carte, questa è, ictu oculi, una storia chiara di abusi, di soprusi, di ‘giustizia al contrario’ che si scaglia contro le vittime, perché vittime appunto, designate da approfitattori e manigoldi i quali, in quanto tali, devono farla franca e portare a termine il loro disegno: la ‘giustizia’ è lì per questo; anzi, non lì, ma ‘qui’ per questo, perché tutto ciò può accadere a chiunque tra i cittadini onesti privi di protezioni particolari.

Giovanni Guarascio e Laura Perticone, due ingiustizie simili, ma in questo caso non per la sproporzione tra debito originario e vendita all’asta della casa, bensì per la totale falsità del credito a base del pignoramento 

Mentre Guarascio fu vittima della persecuzione crudele di un sistema e di una prassi per cui a causa di un debito di 10 mila euro, il creditore, una banca, poté perseguitarlo e far vendere all’asta, per la somma di € 26.750,00, la sua casa del valore di oltre 200 mila euro e sfrattarlo insieme alla sua famiglia, Laura Perticone non è vittima di un debito vero, ma di un debito falso e insussistente, di una truffa e di una serie di reati commessi da una cricca in suo danno, al fine di acquisire falsamente titoli di credito con i quali costringerla a pagare somme non dovute o, in alternativa, a subìre una sequenza di pignoramenti che colpiscono la propria casa. Della quale, al punto in cui – incredibilmente – sono giunte le cose sta per essere privata.

Come Guarascio, questa madre di famiglia dignitosa e combattiva ha fatto di tutto per smascherare la truffa fin troppo eclatante e fermare poi la prepotenza di una palese ingiustizia, ma non c’è riuscita e non ci riesce ancora. Ed anzi, se la persecuzione contro di lei continua con la forza di un caterpillar, ciò si deve alla condotta di uffici giudiziari che ignorano l’evidenza documentale flagrante e che, come se questa non ci fosse, portano avanti effetti persecutori costruiti sul falso, sulla truffa, sull’inganno, nonostante sia lampante la presenza nella vicenda di tutti i caratteri di quella che, anche in atti d’indagine, è definita frode processuale. Che ha già inferto violenze inaudite alla vittima e alla sua famiglia e che, misteriosamente inarrestabile, continua a produrre atti, provvedimenti, decisioni assurde, dando via libera così all’epilogo artatamente costruito da una cricca di impostori.

A questo punto nessuna persona onesta può girarsi dall’altra parte o far finta di non vedere che tutto ciò rischia di preparare, ed anzi determinare con il massimo della colpa e della responsabilità, un’altra tragedia simile a quella che ha ucciso un onesto e incolpevole padre di famiglia come Giovanni Guarascio.

Giovanni e Laura: stessa età nel momento in cui – in un tragico ‘dopo’ lui, in un drammatico ‘prima’ lei, drammatico ma ancora correggibile – hanno conosciuto (Giovanni purtroppo solo dopo la morte) o conoscono l’attenzione della cronaca; stessa vicenda, tanto incredibile quanto vera; stesso rischio di un epilogo irreversibile, stando anche a qualche indizio che ci viene dai tentativi di catturare l’attenzione degli onesti, compiuti da Laura Perticone con grande dignità, nonostante la violenza della persecuzione subita: tentativi – al di là di qualche segno individuale privato di vicinanza e di conforto – finora caduti nel vuoto, ignorati, comunque incapaci di fermare la macchina di questa ‘giustizia’ assurda che è il contrario di ciò che la parola dice; tentativi perciò dall’effetto definitivo e frustrante in chi si batte con tutte le proprie energie e sa di non potere accettare un’angheria di questo tipo.

Se tutto ciò accomuna le due vicende, c’è una profonda diversità a rendere ancora più orripilante l’aggressione a Laura Perticone: la chiarezza immediata dei fatti, leggibile fin dal primo atto e l’evidenza della frode scolpita nei documenti giudiziari, gli stessi che la ‘giustizia’ ignora o volge nel loro contrario.

Un complotto e un inganno orditi attraverso due Srl, la Xs Energy e la Cts Energy, in mano alle stesse persone e legate da finti rapporti di debito-credito, per colpire la donna ‘amministratrice a sua insaputa’ della società debitrice

Per brevi cenni, i fatti dunque.

Tutto comincia nel 2011 quando viene costituita la Xs Energy, società a responsabilità limitata formata da tre soci: un istallatore di pannelli solari, un ragioniere commercialista e revisore contabile, un architetto procacciatore d’affari.

I loro nomi sono, rispettivamente, Salvatore Ciancio Todaro, 44 anni, nato nel 1980 a Bronte (Catania) e residente a Modica (Ragusa), titolare del 45% delle quote; Marco Targi, 65 anni, nato nel 1959 a Poggibonsi (Siena) avente una partecipazione del 10%; Emanuele Pero, 62 anni, nato nel 1962 a Catania e residente a Santa Croce Camerina (Ragusa), socio per il restante 45%. La società, costituita l’8 giugno 2011 a Prato, in Toscana, con un capitale di 10 mila euro è iscritta il 27 giugno successivo nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Ragusa, poi Sud-Est.  Le tre partecipazioni sono affidate a due società fiduciarie: per il 55% la Fidicontrol srl su deleghe di Ciancio Todaro e di Targi i quali con il loro 45% e 10% si muovono come soci di maggioranza; per il 45% la Toscana fiduciaria srl, su delega di Pero titolare appunto di tale quota.

Nelle mire della Xs Energy, come ben presto sarà chiaro stando almeno ai fatti commessi anche al di là delle possibili intenzioni di qualcuno dei soci, non c’è una vera attività produttiva ma l’accaparramento di contributi pubblici e un’intermediazione finalizzata, anche con il falso e la truffa, ad attivare un fittizio circuito di debiti-crediti dal quale questi ultimi dovranno generare soldi veri, perché dei primi viene chiamata a rispondere un’incolpevole ‘amministratrice’ della società – Laura Perticone – nominata a sua insaputa, senza firma d’accettazione della carica, con anomalie e alterazioni su documenti importanti che costituiscono la base dei decreti ingiuntivi e degli atti di pignoramento sulla sua casa di famiglia.

Tutto ciò non è solo nel suo racconto, ma nelle carte giudiziarie. Il periodo al quale viene ricondotta la ‘responsabilità’ fonte del debito – l’una e l’altro inesistenti – va dal primo agosto al 23 ottobre 2012: meno di tre mesi. Infatti quando la vittima scopre l’inganno, si attiva, chiede spiegazioni, smaschera le falsità con cui è stata investita di un incarico che nella realtà dei fatti non le appartiene e che invece viene svolto dai soci stessi. Dal 23 ottobre 2012 Laura Perticone, anche nelle carte approntate dai soci, non è più amministratrice né rappresentante legale della Xs Energy srl.

Ma è troppo tardi perché ben presto viene chiamata a rispondere personalmente dei falsi debiti contratti dalla società anche in virtù di fideiussioni personali mai prestate e create artatamente con firme contraffatte.

La posizione debitoria della Xs Energy è costruita attraverso uno scambio fittizio con un’altra società, Cts Energy srl di Modica, che fa capo ad uno degli stessi soci della Xs Energy, Salvatore Ciancio Todaro, e con la sua ditta individuale.

Quindi sono fittizi i debiti, oltre che molto dubbi considerato che l’obbligante si muove anche in posizione di forza dentro la società obbligata; falsa la posizione debitoria della donna perché non è lei la vera responsabile delle obbligazioni della società e, men che meno, lo è personalmente in quanto sono mendaci le presunte fideiussioni prestate.

Addirittura nei procedimenti esecutivi contro la sua casa entrano ‘crediti’ formatisi successivamente al 31 ottobre 2012 quando – anche a volere prendere per buona l’impostura ordita – lei da tempo, dal 24 ottobre 2012, non è più titolare della carica.

Laura Perticone presenta denunce penali – per le molteplici falsità, la truffa e i reati connessi, facilmente riscontrabili – il 5 dicembre 2012, il 12 marzo 2013, il 3 giugno 2016, il 28 novembre 2019. Tutte archiviate senza l’evidenza di un’indagine.

La vittima ci riprova ancora l’8 aprile 2020 e questa volta finalmente una crepa nel castello di menzogne e di raggiri si apre ma ciò, incredibilmente, non basta.

Eppure la crepa è ‘grande quanto una casa’ potremmo dire o, meglio, è più grande dello stesso castello di menzogne edificato: il procedimento penale che ne scaturisce viene archiviato ‘per intervenuta prescrizione’ dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa Andrea Reale. I reati sono prescritti ma i fatti ben chiari, tant’è che il magistrato nell’ordinanza di archiviazione emessa il 27 dicembre 2022 dà atto dell’estraneità della donna alla carica di amministratrice unica – che è fonte delle sue obbligazioni – per la conclamata falsità dei documenti contabili che ne costituiscono la base. Peraltro in una precedente sentenza emessa dal giudice di pace il 21 dicembre 2015 è attestata la prova certa della sua totale estraneità.

Già nel 2015 una sentenza attesta l’estraneità di Laura Perticone alla carica nella società ‘debitrice’ per la quale con la falsificazione della sua firma su fideiussioni mai prestate subisce i pignoramenti.

Anche il Gip nel 2020 conferma, archiviando per prescrizione il procedimento contro i promotori della macchinazione ai suoi danni

Ecco in proposito qualche breve elemento documentale delle conclusioni cui pervengono i due giudici.

<<…È stata prodotta documentazione in merito – scrive il giudice di pace – dalla quale si evince che la Perticone non era altro che un soggetto solo apparentemente legale rappresentante della società… Tale situazione è stata confermata dai testi escussi in merito i quali hanno confermato che era il Pero ad intrattenere i rapporti con le banche e a detenere i carnet degli assegni e che in definitiva era l’unico soggetto che si occupava effettivamente della gestione della società. La ricorrente ha così dato prova di essere stata estranea agli affari della società … Chi movimenta il conto corrente bancario è l’amministratore di fatto Pero Emanuele… riconosciuto tale dai testi escussi e dallo stesso avvocato Paolo Catra. Chi versa gli assegni privi di provvista sono gli stessi soci Ciancio Todaro Salvatore, Emanuele Pero e Targi Marco come si evince dal conto economico registro iva…>>.

Nell’ordinanza d’archiviazione del procedimento penale a carico di Salvatore Ciancio Todaro, Marco Targi ed Emanuele Pero, emesso dal gip il 27 dicembre 2022 si legge: <<…I fatti esposti dalla persona offesa sono in parte pacificamente riconducibili allo schema di falsità in scrittura privata trattandosi di apposizione fraudolenta della firma falsificata della denunciante su documenti di natura societaria… tutti redatti in un periodo compreso tra il 29.8.12  e l’1.10.12, sicché tali fatti non sono previsti dalla legge come reato per effetto dell’abrogazione dell’art 485 del codice penale disposta dal decreto legislativo 7/16; inoltre l’art 489 del codice penale – rileva il gip – è norma di applicazione sussidiaria rispetto alle fattispecie tipiche di falso la cui portata applicativa è dunque circoscritta alle ipotesi in cui il soggetto agente, pur non avendo concorso nella materiale formazione di un atto falso ne adoperi tuttavia un consapevole utilizzo; nel caso in esame – osserva il giudice – la condotta ipotizzata a carico degli odierni indagati consisteva proprio nella falsificazione di documenti societari ex art. 485 del codice penale, e di assegni bancari, ex art. 491 c.p., sicché avendo i medesimi concorso nella falsità, difetta l’elemento costitutivo tipico della fattispecie di utilizzo ex art 489 del codice>>.

Il provvedimento d’archiviazione conclude così: <<…Infine va evidenziato che l’ipotesi delittuosa ex art. 491 del codice penale (per la quale non è intervenuta alcuna abrogazione) è da ritenersi estinta per intervenuta prescrizione considerato che la presunta falsificazione della firma della persona offesa avveniva su tre titoli di credito emessi in epoca addirittura anteriore al mese di agosto 2012, a nulla rilevando il successivo e protratto utilizzo dei documenti tenuto conto che trattandosi di fattispecie a consumazione istantanea il termine di prescrizione del delitto ex art. 491 comincia a decorrere dalla condotta di materiale falsificazione>>.

Insomma, nonostante l’evidenza documentale, il giudice compie tre valutazioni in sequenza le quali lo orientano verso il nulla di fatto finale.

La prima riguarda, come abbiamo visto, il reato che non è più reato, ‘falsità in scrittura privata’, previsto dall’art. 485 del codice penale: <<chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni>>. Esso non esiste più nel nostro ordinamento, cancellato dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 che l’ha depenalizzato.

La seconda concerne invece un reato che è ancora tale, quello punito dall’art. 489 del codice penale: <<chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo>>. Seguiva un secondo comma, abrogato però come l’art. 485: <<qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno>>. In relazione a tale reato l’impossibilità di procedere ha del paradossale. La norma infatti è <<circoscritta alle ipotesi in cui il soggetto agente, pur non avendo concorso nella materiale formazione di un atto falso ne adoperi tuttavia un consapevole utilizzo; nel caso in esame – prende atto il gip – la condotta ipotizzata a carico degli odierni indagati consisteva proprio nella falsificazione di documenti societari ex art. 485 del codice penale, e di assegni bancari, ex art. 491, sicché avendo i medesimi concorso nella falsità, difetta l’elemento costitutivo tipico della fattispecie di utilizzo ex art. 489 del codice>>. Quindi poiché i soggetti hanno concorso nella falsità non possono essere accusati sulla base di questo articolo in forza del quale invece potrebbero essere puniti solo se si fossero ‘limitati’ ad un ‘consapevole utilizzo’! Insomma hanno fatto di più (concorrere nella falsità) di quanto sarebbe bastato (consapevole utilizzo) per essere punibili e ‘grazie’ a questo ‘di più’ sono immuni!

La terza valutazione è la presa d’atto che la prescrizione, ovvero il tempo trascorso,  ha cancellato i reati, rendendo penalmente immacolata la condotta dei tre indagati. E questa cancellazione avveniva mentre quattro denunce, immediate e tempestive, erano ignorate e i procedimenti archiviati. Quindi, riepilogando, tale cancellazione operava ed era resa possibile dal fatto che uffici giudiziari ‘ignoravano’ tali denunce, non accertavano i fatti eclatanti che ne erano alla base, omettevano atti dovuti e, grazie a ciò ed in conseguenza di ciò, ‘potevano’ archiviare i relativi procedimenti.

Quattro denunce penali, immediate e tempestive vengono ignorate dalla Procura che archivia. La quinta, sette anni dopo, porta un giudice a considerare i fatti e però è già sopraggiunta la prescrizione

Fin qui il provvedimento del gip.

Ma nella vicenda bisogna distinguere due aspetti.

In essa vi sono, come attestano le carte giudiziarie, dei fatti chiari e incontestabili.

Il primo aspetto è che per le tre valutazioni compiute in sequenza dal giudice delle indagini preliminari la magistratura penale non può fare nulla. Bene: giusto o sbagliato che sia, se ne prenda atto, pur nel rammarico per l’inazione o per la frettolosa e immotivata archiviazione dei procedimenti precedenti scaturiti da denunce tempestive e perciò esenti dal rischio prescrizione.

Ma c’è un secondo aspetto che ha dell’assurdo e che risulta impossibile accettare e tollerare. Come possono quei fatti – veri e di rilevanza penale, ma i cui autori per il tempo trascorso sfuggono al giudizio – consentire la persecuzione portata avanti sine die da loro stessi contro la preda, vittima innocente di questa tragica dannazione kafkiana, e non riuscire ad arrestarla, spinta anzi da certe decisioni discutibili degli uffici in cui si ‘amministra la giustizia’?

Infatti, tornando all’esposizione della vicenda, nonostante tutto quanto emerso, la ‘macchina dell’esecuzione’ procede, efficiente e spedita, come in un ‘altrove’ cui non possa giungere neanche una lontana eco dei fatti stessi. Invece questo ‘altrove’ è nelle stanze, vicine a quelle in cui i fatti parlano in tutta la loro evidenza, del palazzo di giustizia di Ragusa dove, ad onta del nome, alla giustizia si sta infliggendo uno sfregio di proporzioni immani.

Infatti ecco i due decreti ingiuntivi del 2013 tornare, dieci anni dopo, a nuova vita, come se nulla fosse, anzi come se, chissà in quale ‘al di là’, qualcuno potesse cancellare la realtà palpabile e dipingerne al suo posto una opposta e falsa dichiarando però che sia quella vera; e potesse farlo in tribunale con il sigillo e l’avallo del tribunale stesso.

Vediamoli allora questi due ricorsi per decreto ingiuntivo che, subito dopo la conclusione del periodo di carica – solo apparente – di Laura Perticone nella società Xs Energy, vengono di fatto promossi,  attraverso il legale Paolo Catra, da Salvatore Ciancio Todaro quale creditore contro la società debitrice Xs di cui egli è magna pars.

Un castello di menzogne, tra inganni, raggiri, apposizione

di firme false, contratti simulati per debiti e crediti inesistenti:

così nel 2013 i finti creditori ottengono due decreti ingiuntivi!

Il primo ricorso viene presentato agli inizi di gennaio 2013 dalla sorella Elisa Ciancio Todaro, nella qualità di legale rappresentante della Cts Energy srl, avente sede a Modica in via Giambattista Vico 34. Il credito per il quale agisce si deve a lavori, in effetti mai eseguiti se non per una breve parvenza iniziale, in favore della Xs Energy e ad un saldo fattura di € 39.000,00 cui segue un assegno della Xs Energy insoluto e che, sulla base di una fideiussione personale mai prestata, chiama in causa Laura Perticone. La quale, nonostante lo shock iniziale e l’impossibilità di accedere ai documenti originali, non si perde d’animo, smaschera con prove eloquenti l’inganno arrivando in seguito a produrre anche una consulenza grafologica attestante la contraffazione della sua firma. Ed infatti sia la sentenza del giudice di pace del 2015 che l’ordinanza del 2020 di archiviazione del gip – per prescrizione – del procedimento penale contro i tre soci della Xs Energy, danno atto giustamente della sua totale estraneità ad ogni responsabilità debitoria, così come degli altri segni della truffa perpetrata. Il che però rallenta semplicemente, grazie a qualche atto di sospensione, i procedimenti esecutivi ma non li spazza via come fin dalla prima denuncia avrebbe dovuto essere naturale. Addirittura accade che i sedicenti creditori possano agire indisturbati anche quando richiamano atti sospesi o estinti, come accade in certe fasi dei procedimenti che scattano a seguito di due decreti ingiuntivi emessi a gennaio 2013: nell’ambito del primo una sospensione è disposta il 19 dicembre 2013, un’altra nel secondo il 20 gennaio 2014 con estinzione dichiarata l’8 gennaio 2015.

In proposito il primo ricorso per decreto ingiuntivo è del 3 gennaio 2013, il tribunale lo dispone sei giorni dopo, il 9, mentre il 14 gennaio il legale di Todaro intima il precetto e quattro giorni dopo, il 18, segue l’istanza ex art. 482 del codice di procedura civile, ovvero l’autorizzazione al pignoramento con dispensa del termine: tutti atti che già il 25 gennaio sono notificati.

Un procedimento in fotocopia e nella stessa sequenza troviamo nel secondo decreto ingiuntivo promosso, sempre con ricorso predisposto dal legale di fiducia, da Salvatore Ciancio Todaro nella sua qualità di imprenditore edile, titolare di una ditta individuale con sede a Modica allo stesso indirizzo della Cts Energy. In questo secondo caso la pretesa creditoria si basa su un prestito che Ciancio Todaro avrebbe concesso ad uno dei due soci della Xs Energy srl, Emanuele Pero, e che, in virtù di una fideiussione, falsa e perciò inesistente, chiamerebbe in causa Laura Perticone. Il creditore è egli stesso uno dei soci della Xs Energy il quale, per un prestito concesso ad uno degli altri due soci, Pero, ora pretende il pagamento dall’ignara ‘debitrice’. Da rilevare che proprio a Pero si deve il coinvolgimento della donna al quale l’altro socio, Marco Targi, fa seguire l’attribuzione senza firma d’accettazione della carica di amministratrice.

Peraltro, nel decreto ingiuntivo, a questo credito di € 24.000,00 se ne aggiunge un altro di € 2.500,00 quale penale per mancato pagamento di un assegno di € 25.550,00 in favore di Cts Energy srl nonostante risulti regolarmente incassato il primo ottobre 2012 come da quietanza rilasciata da Elisa Ciancio Todaro, sorella di Salvatore, nella qualità di amministratrice della Cts Energy. Questa infatti è una società riconducibile totalmente a Salvatore Ciancio Todaro che ne è il dominus, ma nel contempo è anche il socio più importante della Xs Energy che agisce contro Laura Perticone sulla base degli atti a lei falsamente attribuiti nel breve periodo in cui, nell’artificio ordito, risulta amministratrice della Xs Energy. In questa società  come abbiamo visto Ciancio Todaro ha il 45% che nella gestione diventa il 55% grazie all’intesa, dentro la fiduciaria Fidicontrol srl, con Marco Targi, socio al 10% e figura decisiva nella predisposizione di tutti gli atti dell’assemblea dei soci e dell’organo amministrativo. E’ Targi il regista di ogni operazione contabile e documentale, è lui che redige i verbali, in varie versioni e con numerosi omissis come documentato da Laura Perticone la cui firma si ritrova in documenti mai da lei sottoscritti.

La Cts Energy srl è la società totalmente controllata da Ciancio Todaro in capo alla quale vengono falsamente costruiti crediti nei confronti della Xs Energy di cui lo stesso Ciancio Todaro come abbiamo visto è socio di maggioranza e con Targi ne ha il potere di gestione. Di questi falsi debiti della Xs Energy viene chiamata a rispondere la preda designata che è solo vittima come attesta la totale estraneità alla carica e agli atti a lei falsamente attribuiti e sulla base dei quali ai primi di gennaio 2013 partono velocemente i decreti ingiuntivi che poi, frenati o arginati da sospensioni dovute alla tenacia di Laura Perticone, incredibilmente sopravvivono e di recente riprendono vigore portando la donna alle soglie dello sfratto dalla sua casa: il tutto con il sigillo, l’avallo, il sostegno e il timbro di provvedimenti del Tribunale di Ragusa.

Tutto ciò nonostante la sentenza del giudice di pace del 2015, nonostante la successiva denuncia del 2020, nonostante le indagini che seguono fino al decreto d’archiviazione del 27 dicembre 2022 per le motivazioni che abbiamo visto (la prescrizione salva gli indagati dalle accuse per le varie falsità), nonostante una nuova querela del 9 febbraio 2023, integrata il 23 novembre successivo. Essa pone sul tavolo degli inquirenti – e per essi su quello del giudice civile per gli aspetti di competenza, sia per la cognizione che, segnatamente, per l’esecuzione – ulteriori gravissime prove a conferma dell’inganno colossale che guida nuovi pignoramenti.

La prescrizione salva gli indagati, liberi però di portare avanti il complotto fraudolento contro la vittima e contro la giustizia i cui ‘tutori’, come in un assurdo ineluttabile, ne assecondano le mosse

Riprende infatti nel 2022 la ‘Grande Esecuzione’  – o, per meglio dire, persecuzione – contestuale e parallela agli ultimi sussulti di procedimenti penali in vita i quali avrebbero dovuto suggerire uno stop, stante l’evidenza dei fatti e misfatti emersi: rispetto a tale approdo, l’unico possibile per verità e giustizia, la sancita improcedibilità per intervenuta prescrizione non è una controindicazione ma al contrario una forte indicazione come ben chiariscono le ragioni che la determinano, che in parte abbiamo già visto e in parte, in relazione all’ultima querela, vedremo tra breve.

Questa ripresa ha dell’incredibile e, se calata nei fatti, è assurda, illogica, aberrante, contraria a verità e giustizia nella forma e nella sostanza. Questa nuova inarrestabile azione esecutiva è portata avanti – doppiamente, in proprio e in nome della sua Cts Energy – da Salvatore Ciancio Todaro beneficiario dei falsi crediti accampati nei finti rapporti con la società debitrice di cui egli fa parte e che di fatto controlla grazie ad un accordo di ferro con uno degli altri due soci, Marco Targi. Procede contro una persona estranea alla società, ai suoi affari e alle apparenti obbligazioni contratte, colpita in nome di una responsabilità personale che la falsità e l’alterazione delle dichiarazioni di avallo escludono totalmente.

E’ il 2022 l’anno in cui l’Esecuzione si rimette in moto.

In questo periodo è pendente il procedimento penale scaturito dalla quinta denuncia di Laura Perticone, presentata l’8 aprile 2020, poi archiviato come abbiamo visto il 27 dicembre dal gip Andrea Reale.

Nel 2022 sono trascorsi oltre nove anni dall’emissione, da parte di un tribunale frettoloso e distratto, dei decreti ingiuntivi del 2013 e Ciancio Todaro, nella doppia veste – personale e per la sua Cts – si rimette in moto contro la vittima designata di lunga data, Laura Perticone, la quale lo apprende in ritardo e solo grazie ad una visura volontaria, il 25 novembre 2022, dalla quale scopre l’iscrizione di un pignoramento, in data 6 agosto 2022, su sue proprietà immobiliari: per l’esattezza la metà della casa di via Australia in cui abita con il coniuge comproprietario in regime di comunione legale dei beni e la quota di un quinto di altri tre immobili. Come è stato possibile senza alcuna notifica di atto di precetto?

Allarmata Laura Perticone indaga, approfondisce, ricostruisce, incrocia indizi, quando riesce acquisisce documenti. E così scopre che il 26 febbraio 2022 le risulta inviato un avviso di giacenza con possibilità di ritiro dal 3 febbraio (sì, 3 febbraio, 23 giorni prima dell’invio stesso!) per dieci giorni, quindi entro il 12 febbraio, tant’è che quando si presenta all’ufficio postale per ritirare l’atto in giacenza non lo ottiene: ci riuscirà in seguito e dopo vari tentativi, con l’intervento del proprio legale, ma è tardi e l’intimazione decade.

Dopo questo singolare disguido il procedimento viene reiterato e questa volta la ‘nuova’ notifica è ancora più surreale della precedente. L’avviso è indirizzato infatti a Laura Perticone, non in via Australia 21 dove lei è residente, ma in via Austria 25. Indirizzo errato, del tutto estraneo alla destinataria, realmente esistente ma a Marina di Ragusa, mentre via Australia è in città, vicino via Ettore Fieramosca, in località Pianetti. L’errore da un certo punto di vista sembra ‘intelligente’ perché impedisce alla destinataria il ricevimento dell’atto di precetto e così la sua possibile opposizione nei termini di legge, e nel contempo ‘consente’ al creditore procedente di dichiarare l’avvenuta notifica per effetto del rilascio dell’avviso – in un luogo sbagliato, a 25 Km di distanza – e del mancato ritiro del documento ‘notificato’ da parte dell’interessata. Nella realtà il ritiro le viene negato dall’ufficio postale anche per l’evidente difformità dei dati identificativi: senza dire poi del ritardo che ne compromette il diritto di presentare in tempo utile un atto oppositivo.

Dopo i nuovi pignoramenti del 2022, basati sui decreti ingiuntivi del 2013, gli uni e gli altri frutto di fin troppo scoperte falsificazioni, Laura Perticone nel 2023 presenta una nuova denuncia penale

A questo punto Laura Perticone bussa nuovamente alla porta della giustizia penale, sperando che con i nuovi elementi in più, sommati a tutto quanto ha già dovuto subìre e inutlmente denunciato in precedenza, possa finalmente difendersi dalla persecuzione. Il 9 febbraio 2023 come accennato presenta una nuova querela, poi integrata il 23 novembre dello stesso anno, che trova orecchie attente in un importante organo investigativo dello Stato, il Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Ragusa.

Vedremo nel dettaglio gli sviluppi che ne seguono ma intanto qui bisogna tenere presente che dopo tale denuncia, il 3 aprile 2022 Ciancio Todaro rinuncia parzialmente al pignoramento, escludendovi la quota di 1/2 della casa di via Australia: il cespite più importante, visto che gli altri tre sono limitati alla quota di 1/5 della quale la presunta debitrice è titolare. Appena dodici giorni dopo però, il 15 aprile 2023, intima un altro precetto, per il pagamento di € 72.475,18 e l’8 maggio successivo iscrive un nuovo pignoramento comprendente questa volta la casa di via Australia alla quale aveva rinunciato. Ne risultano così due procedimenti esecutivi. Il primo è il n. 177/23, frutto dell’iscrizione del 6 agosto ’22 – nulla e illegittima – di un pignoramento senza alcuna notifica, non potendosi considerare tale nè quella esperita con avviso implicante l’obbligo ‘retroattivo’ di ritiro, nè quella con avviso indicante la destinazione ad un indirizzo sbagliato preclusivo del ritiro del medesimo atto nel periodo di giacenza. Il secondo è il n. 147/23, frutto dell’iscrizione di pignoramento l’8 maggio 2023 includente l’abitazione di via Australia prima oggetto di rinuncia nel procedimento precedente.

Della lunga fase di oltre nove anni che intercorre tra i decreti ingiuntivi seguiti dai relativi atti di precetto e di pignoramento del 2013, e quelli del 2022, c’è da dire che Laura Perticone ottiene un parziale successo solo in primo grado rispetto al decreto ingiuntivo n. 23/13, sfumato in appello dinanzi alla rappresentazione di controparte secondo cui la sua situazione debitoria sarebbe grave e allarmante come attestato da altre ipoteche e procedimenti esecutivi: in effetti i soli pregiudizi a suo carico erano quelli rappresentati dalle varie facce della stessa compagnia: Cts Energy srl, Xs Energy srl, Salvatore Ciancio Todaro, Marco Targi.

Per mettere in fila i fatti e coglierne meglio la sequenza temporale e causale, è utile ricordare che, come rilevato, Laura Perticone scopre solo il 25 novembre 2022 il pignoramento iscritto l’8 maggio precedente e appena tre giorni dopo, il 28 novembre, presenta opposizione. Il giudice la riterrà tardiva e comunque la rigetterà anche rispetto alla manifesta evidenza dei fatti narrati e stessa sorte avrà quella al pignoramento successivo che tornerà ad aggredire la sua casa. Così decide il giudice dell’esecuzione Gilberto Orazio Rapisarda che a novembre 2023 dispone inoltre la riunione dei due procedimenti.

A questo punto, prima di esplorare gli sviluppi della querela presentata il 9 febbraio ’23 e gli atti d’indagine che ne seguono, focalizziamo alcuni elementi riguardanti la Xs Energy srl e i rapporti con la Cts Energy srl in nome dei quali Laura Perticone, incolpevole e totalmente estranea, da dodici anni viene perseguitata.

Dunque la Xs Energy, costituita nel 2011 a Prato, localizza subito a Ragusa i suoi affari perché, come documentano i fatti narrati, sono qui gli obiettivi di business negli intrecci con Ciancio Todaro. La società, veicolo della macchinazione in danno di Laura Perticone, fin dall’inizio, come attestano apposite consulenze agli atti, è una società senza bilanci, con una sede fantasma, dedita unicamente all’interposizione fittizia e che non produce nulla tranne i falsi debiti con uno dei suoi stessi soci, appunto Ciancio Todaro e la sua Cts Energy che serviranno a tentare di truffare ingenti somme di danaro alla vittima alla quale la combriccola ha cucito addosso l’abito di amministratrice, addirittura personalmente responsabile in virtù di false dichiarazioni di avallo dei debiti sociali. Quando tale società viene messa in liquidazione volontaria la Camera di commercio rifiuta di registrare il provvedimento rilevando criticità e anomalie che fin dall’inizio ne inficiano l’attività ai sensi dell’art. 2484 del codice civile (<<Il verificarsi di una causa di scioglimento della società non determina l’immediata estinzione dell’ente societario, bensì l’avvio del procedimento di liquidazione del patrimonio sociale. Solo l’esaurimento della fase di liquidazione, dunque, sancisce l’estinzione della società come persona giuridica. Lo scioglimento, piuttosto, incide in maniera considerevole sugli obblighi degli amministratori, i quali, sin dal momento della verificazione di una causa di scioglimento, a prescindere dal momento del suo accertamento, saranno tenuti ad orientare la gestione della società alla mera conservazione del patrimonio sociale, nell’ottica di garantire il soddisfacimento dei creditori e dei soci in sede di liquidazione>>).

La liquidazione volontaria è deliberata dall’assemblea dei soci il 19 febbraio 2013: presenti solo i soci di maggioranza Salvatore Ciancio Todaro e Marco Targi uniti nel comune affidamento alla fiduciaria Fidicontrol; l’assemblea si avvale anche <<della presa visione dell’avv. Catra Paolo per 1000 quote di partecipazione della Fidicontrol>> (quelle di Targi, n.d.r.) è scritto nel verbale. Il legale, come noto, è difensore di Ciancio Todaro ed anche socio di studio di Targi. L’iscrizione del provvedimento di liquidazione, rifiutato il 17 aprile 2013 dalla Camera di Commercio nonostanate i solleciti di Targi, avverrà solo sei mesi dopo, il 2 agosto.

Insomma la Xs Energy ha vita grama e breve. Si può dire che il suo periodo più importante e ‘produttivo’ siano gli ottanta giorni nei quali, con i raggiri descritti, amministratrice unica e rappresentante legale risulta Laura Perticone contro la quale vengono scagliati i falsi debiti addossati alla società grazie a inesistenti sue fideiussioni personali frutto di simulazioni, falsificazioni, contraffazioni e alterazioni documentali.

Fatture fantasma, falsi crediti relativi a contratti fittizi all’insaputa dei contraenti, notifiche degli atti di precetto con avviso ‘retroattivo’ e ritiro impossibile o inviati all’indirizzo sbagliato: eppure i pignoramenti vengono ‘regolarmente’ iscritti e armano l’esecuzione-persecuzione

Anche l’ultimo atto di precetto, del 15 aprile 2023, che fa scattare la fase persecutoria in atto, fa riferimento ai decreti ingiuntivi di oltre dieci anni prima. Uno di essi, come emerge grazie alla strenua resistenza e alla tenacia investigativa della vittima, richiama una fattura, la n. 18 del 2012 – avente ad oggetto una compensazione che attesta un debito della Xs Energy, fasullo come tutti gli altri – ma poi ricostruisce i fatti sulla base di una fantomatica fattura 018, sempre del 2012 ma diversa da quella richiamata, emessa dalla solita Cts Energy nei confronti della Xs Energy ed avente una causale diabolica: una penale da 39 mila euro che la Xs deve pagare a Cts a causa del suo recesso da un contratto d’appalto per la fornitura di un impianto fotovoltaico che alla Xs il 28 novembre 2011 sarebbe stato commissionato dall’impresa Dada pubblicità di Comiso. Quindi, secondo questa ricostruzione: la Dada ha bisogno di un impianto fotovoltaico nella propria sede di Comiso, lo commissiona alla Xs Energy che ne ordina la fornitura alla Cts ma poi si tira indietro e così la Cts vuole essere pagata lo stesso. E chi deve pagare? Ovviamente Laura Perticone la quale per meno di tre mesi, il periodo in cui le truffe congegnate maturano i falsi titoli di credito, risulta amministratrice e, altrettanto falsamente, avallante a titolo personale.

Ma in più c’è un … dettaglio: la Dada Pubblicità di Comiso non ha mai commissionato alla Xs Energy alcun impianto fotovoltaico. Lo scopre Laura Perticone chiedendone al legale rappresentante della Dada il quale cade dalle nuvole e le fa notare che non c’è la sua firma sul contratto che la ‘banda’ deduce negli atti allegati e che sono alla base dello scempio che sta per essere compiuto, ovvero la vendita della casa all’asta e lo sfratto. Infatti le sole firme su quel documento sono quelle dei soliti noti in rappresentanza di Cts Energy e Xs Energy, le due società che fingono di essere la prima creditrice e la seconda debitrice per aggredire il patrimonio della vittima. E quando serve, in questa finzione creativa buona ad attestare falsi debiti in capo alla Xs Energy, tali ‘soliti noti’ spendono il nome di imprese ignare alle quali, come nel caso della Dada di Comiso, attribuiscono un contratto, inesistente, per una fornitura da 39 mila euro.

Laura Perticone finora ha combattuto con una tempra non comune, tant’è che il 9 febbraio 2023, prima che riparta la macchinazione persecutoria contro i suoi beni e la sua casa, come accennato presenta una nuova querela, integrata con atti ulteriori il 23 novembre dello stesso anno. Denuncia non solo i tre soci della Xs Energy che sa essere, ciascuno per la propria parte e con le diverse modalità della propria condotta, gli artefici del proprio incredibile calvario, ma anche il difensore di Ciancio Todaro, Paolo Catra, che porta avanti le azioni esecutive allegando gli atti che abbiamo visto e che lei ritiene in qualche modo responsabile, forse anche per la casualità che il legale opera in uno studio professionale cui risulta associato uno dei soci della Xs, il ragioniere commercialista e revisore contabile Marco Targi di cui nelle vicende societarie è nota la posizione comune con Ciancio Todaro quali soci di maggioranza titolari insieme di 5.500 quote, pari al 55%.

Il nome dell’avvocato risulta citato nel rapporto che il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Ragusa, Sezione tutela dell’economia, l’11 febbraio 2023 trasmette alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, integrando la querela con tutte le risultanze investigative disponibili e con gli ulteriori preliminari elementi d’indagine sui fatti nuovi rappresentati. In questo contesto il comandante del nucleo Luigi De Gregorio dà atto <<della sensazione della querelante che vi sia un accordo tacito tra i professionisti protagonisti delle vicende ivi incluso il proprio difensore pro tempore. Ad oggi infatti – scrive De Gregorio – ha difficoltà ad individuare un professionista che si occupi della vicenda quasi intimorito dalla presenza dell’avv. Catra, difensore di Ciancio Todaro Salvatore>>. La trasmissione del verbale di ricezione della denuncia-querela di Laura Perticone da parte della Guardia di Finanza è integrata da verifiche, riscontri, elementi d’indagine, da conclusioni e proposte.

Nella vicenda l’avvocato Paolo Catra: è difensore di fiducia di Ciancio Todaro e della Xs Energy srl e in questa veste porta avanti le azioni legali contro Laura Perticone;  condivide lo studio professionale con Marco Targi, socio della Xs Energy il quale, in quanto ragioniere commercialista e revisore contabile, redige personalmente atti e verbali della società tra i quali quelli cui viene ricondotta l’asserita responsabilità debitoria di Laura Perticone; infine è anche creditore diretto della stessa ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile quale ‘procedente antistatario’ (l’avvocato non pagato dal suo cliente che chiede di essere soddisfatto dalla controparte)  per le spese legali al cui pagamento,  in vari procedimenti a lei incredibilmente sfavorevoli – promossi nell’interesse dei clienti Ciancio Todaro e Xs – risulta condannata.

Quanto a Targi, bisogna aggiungere che nel 2013 anche a suo nome, quale sedicente creditore, l’8 marzo 2013 viene iscritta nella Conservatoria di Ragusa, contro Laura Perticone, ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale il 12 dicembre 2012, quindi prima di quelli in favore della Cts Energy del 9 gennaio 2023 e di Salvatore Ciancio Todaro del 23 gennaio ’23. Targi dunque ottiene in assoluto il primo decreto ingiuntivo ma nell’iscrizione di ipoteca lascia la precedenza al proprio socio in affari Ciancio Todaro il quale agisce doppiamente, in nome proprio e della Cts.

L’ultima denuncia penale, nel 2023, apre una crepa nel castello di menzogne. La Guardia di Finanza vi scorge una frode processuale e informa la Procura perchè chieda la sospensione dell’esecuzione: … missione impossibile

Per tornare ai rilievi della Guardia di Finanza nella relazione trasmessa alla Procura si legge che <<appaiono emergere elementi costitutivi del reato previsto e punito dall’art. 374 del Codice penale ‘frode processuale’: <<Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo,  al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione,  da uno a cinque anni. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata>>. La norma, come concordemente riconosciuto dalla dottrina e da una giurisprudenza pressochè univoca <<tutela la genuinità delle fonti di convincimento del giudice e, dato che non necessita che l’autorità giudiziaria sia stata realmente ingannata, qualifica e punisce un reato di pericolo>>.

Difficile non vederlo nel fitto intreccio di vicende documentate. Eppure questo ‘reato di pericolo’ non entra mai nelle ipotesi formulate dal  pubblico ministero al quale pure il Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza rassegna precise indicazioni: <<Sulla base degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni rese dalla denunciante Perticone Laura appaiono emergere elementi di opacità in ordine ai documenti sottostanti le richieste di decreto ingiuntivo. Si rimette alle valutazioni di codesta Autorità giudiziaria l’opportunità di notiziare il Giudice dell’Esecuzione, valutare ulteriori approfondimenti e nelle more sospendere l’esecutività dei decreti ingiuntivi onde evitare di trarre in inganno il giudice nel corso delle ispezioni giudiziali, degli esperimenti giudiziali, ovvero nell’espletamento dell’attività peritale>>.

Questa nota è inviata l’11 febbraio 23, protocollata in procura il 13 successivo.

Quali risultati ne conseguono? Nessuno, assolutamente nessuno.

Ecco, in breve, gli sviluppi che seguono: praticamente un nulla di fatto e quindi una piena, poderosa ripresa di vigore della macchina esecutiva che il 12 novembre 2024 produce l’ordine di accesso forzoso che sarà eseguito a breve <<con preavviso – dispone il giudice dell’esecuzione Carlo Di Cataldo – all’esecutata e al comproprietario non esecutato>>. Preavviso necessario certo, anche nei riguardi del comproprietario, che è il coniuge convivente e deve giustamente essere informato dell’accesso predisposto con l’intervento della forza pubblica, ma proprio questa notifica, compiuta telematicamente il 20 novembre 2024, rivela un dato singolare: il procedimento esecutivo, negli atti firmati dal giudice Di Cataldo, indica la Cts Energy srl di Salvatore Ciancio Todaro quale parte creditrice e un diverso soggetto quale parte debitrice identificata dall’espressione costituita da un cognome ‘….. +1’. Il cognome non è quello di Laura Perticone, forse relegata nel ‘+1’ mentre con ogni probabilità è quello del coniuge il quale non è affatto debitore in quanto mai sfiorato dalle pur assurde pretese di chi perseguita la consorte. E però in questo procedimento, almeno in questa fase, si guadagna, negli atti del giudice, l’appellativo di debitore accomunato al ‘+1’ rappresentato dalla coniuge il cui nome è bersaglio dei decreti ingiuntivi fin dal 2013.

In effetti proprio nel 2013 la Corte di Cassazione introduce nuovi indirizzi giurisprudenziali in tema di pignoramento di beni in regime di comunione legale, disponedo che <<il bene facente parte della comunione legale dovrà essere pignorato per l‘intero e non sulla singola quota, seppur ad agire sia il creditore particolare del singolo coniuge debitore>>; pertanto <<la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari dev’essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell’espropriazione, facendo altresì menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro “D” della nota di trascrizione. (Cass. 3526/2023). Ciò negli intenti della Corte serve ad evitare il rischio di procedure contemporaneamente pendenti nei confronti di entrambi i coniugi ma non riunite perché non segnalate dall’Agenzia del territorio servizio pubblicità immobiliare. Ne consegue che <<il pignoramento dovrà essere notificato anche al coniuge non debitore: passaggio necessario al punto che l’esecuzione forzata sull’intero bene in comunione legale deve ritenersi improcedibile qualora il pignoramento non sia stato notificato e trascritto, oltre che nei confronti del coniuge debitore, anche del coniuge che debitore non è (Trib. Viterbo, 10 ottobre 2019).

In ogni caso, comunque si voglia considerare l’indicazione della parte debitrice ad opera del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ragusa nel provvedimento di disposizione dell’accesso forzoso, essa equivale ad un pasticcio. Infatti il coniuge non è debitore e non è esecutato: è solo il coniuge in regime di comunione legale dei beni; anche ‘contro di lui’, ovvero a suo nome, il pignoramento deve essere trascritto ed anche a lui deve essere notificato (altrimenti l’esecuzione sull’immobile è totalmente improcedibile) ma non per questo egli diventa debitore.

Dicevamo degli sviluppi che fanno seguito al documento inviato dalla Guardia di Finanza alla Procura presso il Tribunale di Ragusa, con l’indicazione di ipotesi di reato per frode processuale e la richiesta di segnalazione dell’opportunità di una sospensione del procedimento esecutivo.

Invece, ecco cosa succede.

Anche questa volta, il folle treno in corsa non si ferma. Il giudice civile, nonostante la gravità anche dei fatti nuovi emersi, non sospende l’esecuzione. Il Gip da parte sua archivia ancora 

La fine toccata alla querela del 9 febbraio 2023 integrata il 23 novembre dello stesso anno, e trasmessa alla Procura dalla Guardia di Finanza con il supporto d’indagine che abbiamo visto, è tutta nell’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza del 26 giugno 2024 e depositata in cancelleria il 29 ottobre 2024.

In essa il Gip Eleonora Schininà condivide preliminarmente le argomentazioni con cui sono stati archiviati precedenti procedimenti, il n. 1839/20 nel 2022 dal Gip Andrea Reale con l’ordinanza che abbiamo visto e il n. 1324/13 da altro Gip, in questo caso fuori da ogni rischio di prescrizione. In proposito sono associate come fossero un tutt’uno le ‘argomentazioni del tutto condivisibili’ dei due giudici formulate a distanza di tanti anni sulla base di denunce aventi oggetto ben diverso per i molteplici nuovi elementi probatori emersi via via nel tempo, sicché non si comprende come l’archiviazione della denuncia del 2013 possa fornire indicazioni utili, addirittura ‘del tutto condivisibili’, su cui basare quella del 2024. Tali <<argomentazioni del tutto condivisibili, qua da intendersi integralmente richiamate e trascritte>> sono recepite e assunte dal gip Schininà <<quanto alle ipotizzabili fattispecie di falso, peraltro ampiamente prescritte risalendo la condotta ad oltre dodici anni addietro>>. Rimane incomprensibile pertanto cosa risulti ‘condivisibile’ dell’archiviazione del procedimento del 2013, immune da ipotesi di prescrizione ed avente ad oggetto fatti ben diversi da quelli pienamente documentati con la querela del 2023.

Nel provvedimento seguono la presa d’atto della prescrizione in quanto la condotta denunciata  <<sarebbe avvenuta nel mese di agosto 2012>> e in conclusione il riferimento all’indicazione investigativa della Guardia di Finanza: <<quanto alla ipotizzata frode processuale – scrive il Gip – deve rilevarsi che l’inganno di una delle parti del processo nei riguardi del giudice può assumere rilevanza solo nei casi particolari previsti dall’art 374 del codice penale dell’atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero nella frode del perito dell’esecuzione di un incarico, costituente le sole ipotesi di truffa processuale, ipotesi non sussistenti nella vicenda in oggetto>>. Pertanto il giudice ritiene che <<non occorre procedere agli approfondimenti istruttori richiesti dall’opponente>> e dispone l’archiviazione del procedimento 1431/23 nei confronti degli indagati (Ciancio Todaro, Targi, Pero) rigettando l’opposizione della parte offesa>>.

L’ordinanza del Gip seppellisce tutti gli elementi documentali, enormi e inquietanti, contenuti nella querela dello scorso anno, mentre rimane in vita un filone di cause civili che, nonostante alcune palmari evidenze, sembrano tenute in un cantuccio da dove non possano o non debbano disturbare la marcia della macchina esecutiva.

Due i procedimenti, entrambi trattati dal giudice civile Giovanni Giampiccolo e di recente rinviati alla stessa data del 12 febbraio 2025.

In uno di questi, il n. 1099/24, con provvedimento del 5 novembre scorso, di rinvio per la decisione all’udienza del 12 febbraio 2025, il giudice liquida il ricorso di Laura Perticone sostenendo di non potere affrontare profili di merito <<perchè coperti dal giudicato>>, di non potere dare rilievo alle doglianze sui vizi inerenti le notifiche dell’atto esecutivo e del precetto <<perchè sanati dall’opposizione, in parte tardiva alla luce dell’atto di pignoramento notificato il 22 agosto 2022 (la ‘notifica’ all’indirizzo sbagliato, con ritiro impossibile, n.d.r.>> e che il ricorso deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi>>.

Con altra ordinanza, sempre del 5 novembre, relativamente al procedimento 4332/24, lo stesso giudice <<ritenuto che la sospensione dell’esecuzione non può essere concessa e che le prove richieste sono superflue e irrilevanti, ciò in quanto la presente opposizione non poteva essere presentata ed appare quindi improcedibile essendo già stato incardinato altro procedimento di opposizione all’esecuzione intrapresa a seguito del pignoramento>> rinvia per la decisione all’udienza del 12 febbraio ’25.

Dinanzi ai fatti descritti e dinanzi a tali arzigogoli privi di motivazione e di senso, nonchè distanti anni luce dalla verità dei fatti stessi, è arduo un commento diverso dalla percezione immediata, istantanea – e appunto incommentabile – che ciascuno istintivamente non può non avere dell’enormità di tali conclusioni. E qui non siamo dinanzi ad una di quelle situazioni cui possa attagliarsi la locuzione usata nel De officiis da Cicerone: ‘summum ius, summa iniuria‘. Siamo molto oltre: di sicuro qui c’è la ‘summa iniuria‘ mentre sullo ius e sulla condizione cui esso è ridotto ci sarebbe molto da dire o, in alternativa, c’è da stendere un velo pietoso di silenzio. Ma qui il silenzio sarebbe amico della menzogna.

Insomma, nonostante le fin troppo evidenti imposture che la rendono un abuso colossale, l’esecuzione ‘s’ha da fare’: in mancanza d’altre spiegazioni di tanto accanimento persecutorio, forse, c’è da chiedersi, fa gola a qualcuno la vendita all’asta di una casa di 14,5 vani in località Pianetti, ad alta quotazione immobiliare (vedremo quale sarà la stima del suo valore economico da parte del perito già incaricato dal giudice dell’esecuzione) di cui è comproprietaria una persona alla quale con la frode, il raggiro, l’inganno e il falso è stata cucita addosso la veste di debitrice che non le appartiene affatto?

Contro ogni ragionevole presa d’atto di macroscopiche evidenze, il Tribunale di Ragusa rigetta l’istanza di sospensione del procedimento di esecuzione e ignora anche tutti i ‘macigni’ tenacemente messi sul tavolo dei giudici civili da Laura Perticone, esecutata e perseguitata, in un giudizio di merito introdotto a seguito di opposizione alla procedura esecutiva.

Cancellata ogni ipotesi di reato, rimangono i procedimenti civili per l’insussistenza del credito ma nulla lascia prevedere che la verità prenda il sopravvento sulla menzogna. Fissato dal giudice dell’esecuzione l’accesso forzoso nella casa di Laura Perticone

Con un ricorso recente, sulla base delle risultanze investigative e probatorie contenute nella querela del 2023 e negli accertamenti della Guardia di finanza inutilmente trasmessi, come abbiamo visto, alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale di Ragusa, il legale della donna, Rinaldo Occhipinti, cita in giudizio la Cts Energy srl, Salvatore Ciancio Todaro e Paolo Catra chiedendo che il giudice civile di cognizione: sospenda l’esecuzione; accerti e dichiari la nullità della notifica dell’atto di precetto sul quale si basa il pignoramento nonchè degli atti di pignoramento trascritti (177/22 e 147/23); dichiari altresì l’inesistenza del credito della Cts e di Ciancio Todaro, nonchè del diritto di Ciancio Todaro e del suo legale ad intervenire nella procedura esecutiva n. 177/22.

In proposito la ‘non’ debitrice esecutata e perseguitata contesta l’illegittimità dell’ordinanza con cui il tribunale il 10 marzo 2024 rigetta l’istanza di sospensione del procedimento esecutivo, nonchè la nullità e quindi l’illegittimità delle due stesse procedure esecutive. I fatti addotti a sostegno del ricorso sono noti a chi abbia letto fin qui ma è utile per brevi cenni richiamare i motivi di tale nullità.

Solo il 25 novembre 2022 Laura Perticone apprende che la sua casa ed altri immobili di cui per 1/5 è comproprietaria sono stati pignorati. Lo scopre in seguito ad una ispezione ipotecaria in quanto il relativo precetto non le è notificato: risulta infatti come abbiamo visto un avviso inviato il 15 giugno 2022 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, modalità consentita dall’art. 140 del codice di procedura civile, ma relativo ad atti destinati in via Austria 25, anzichè in via Australia 21, con la conseguente impossibilità dell’interessata di potere ritirare il documento in giacenza.

Inoltre il 2 marzo 2024 Perticone eccepisce l’insussistenza dei crediti sulla base dei quali sono stati emessi i decreti ingiuntivi del 2013 azionati dieci anni dopo con le procedure esecutive 177/22 e 147/23. Insussistenti perchè basati su documenti nei quali la sua firma, apocrifa, è apposta da altri fraudolentemente: l’assegno da 39 mila euro, la dichiarazione di avallo, l’assegno da 24 mila euro senza intestazione, senza girata e non a firma di Laura Perticone la quale peraltro solo nel 2018, nonostante i tentatvi reiterati in precedenza, può avere visione dei documenti originali sulla base dei quali cinque anni prima sono emessi i due decreti ingiuntivi. Ciò le consente di scoprire i falsi ma non di ottenere, per scadenza dei termini, consulenze d’ufficio per il loro accertamento. Nondimeno acquisisce una consulenza tecnica di parte eseguita da una qualificata grafologa forense, Nunzia Scalzo, la quale attesta che la firma è circondata da un alone nell’area circostante ed evidenzia una scansione da foto e successiva apposizione al documento con il metodo della trasposizione. Pertanto i due decreti ingiuntivi da cui tutto origina si basano su un’evidente falsità, che peraltro è solo una delle tante come ampiamente riferito, e quindi sono radicalmente nulli e illegittimi. Allo stesso modo è inesistente il credito ricondotto al recesso da un contratto, in quanto tale contratto, scaturito dall’ordine fantasma dell’ignara ‘Dada pubblciità’ di Comiso, è inesistente. E poi vengono richiamate le indagini della Guardia di finanza poichè in quel momento il procedimento penale che ne è scaturito non è ancora archiviato dal Gip Eleonora Schininà.

Illegittima anche l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che rigetta in quanto inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi qualificando <<eventuali irregolarità in ogni caso sanate dal ricorso>>. In proposito il legale di Laura Perticone osserva che prima di ogni possibile conclusione di questo tipo il dato tranciante è che gli atti di pignoramento sono radicalmente nulli stante la nullità della notifica del titolo esecutivo e considerato che l’effetto sanante dell’opposizione presupporrebbe la prova della loro effettiva conoscenza in tempo utile per la proposizione dell’atto oppositivo nei termini.

Fino ai primi mesi dell’anno in corso il giudice dell’esecuzione titolare dei procedimenti è Gilberto Orazio Rapisarda il quale come abbiamo visto rigetta le istanze di sospensione nonostante la scioccante evidenza delle gravi falsità da cui i decreti ingiuntivi, gli atti di precetto e di pignoramento provengono. Il 19 marzo 2024 Rapisarda, rettificando la data dell’udienza fissata il 5 dicembre prossimo si confronta con un singolare disattendimento di una propria ordinanza da parte della cancelleria. Egli infatti a novembre ’23 ha disposto la riunione dei procedimenti ‘alla presente esecuzione’ e <<onerato la cancelleria di inserire nel fascicolo portante gli atti del procedimento riunito>> ma deve prendere atto che le due procedure <<sono rimaste telematicamente separate e quindi le parti e i terzi non hanno considerato la disposta riunione … nè la custode nè il perito hanno tenuto conto del procedimento riunito e dunque della circostanza che il lotto numero uno (comprendente la casa di via Australia) non periziato nella portante è stato pignorato per l’intero sicchè occorre procedere alla sua stima con evidente estensione delle opere di custodia al suddetto immobile>>. In effetti nonostante la ‘debitrice’ sia proprietaria di metà della casa, la Corte di Cassazione come abbiamo visto vuole che sia pignorata per l’intero, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità introdotti proprio nel 2013 in tema di comunione legale dei beni. 

I ricorsi presentati da Laura Perticone non si contano, in riferimento ai vari elementi di nullità dei procedimenti esecutivi, basati su notifiche irregolari e, quanto all’ambito proprio dei processi di cognizione, sulla radicata insussistenza dei crediti falsamente costruiti su contratti simulati tra Cts Energy ed Xs Energy con il fraudolento coinvolgimento di un ignaro committente (Dada Pubblicità di Comiso), sull’assunzione della carica di amministratrice della Xs Energy senza firma d’accettazione, sulla contraffazione della firma nei documenti inerenti la prestazione di fideiussione personale, sui falsi debiti della Xs Energy di Ciancio Todaro e Targi nei confronti della Cts di Ciancio Todaro e della sua stessa ditta individuale. Con tali ricorsi infatti Laura Perticone ha chiesto in tutti i modi che il giudice dell’esecuzione facesse l’unica cosa ovvia, logica, sensata, inevitabile: dichiarare la nullità dei pignoramento dei beni, sospendere l’esecuzione immobiliare, nel merito accertare l’inesistenza del contratto di committenza da parte della Dada pubblicità, contratto posto a pretesto della fattura 018/2012 e della fattura 035/2011, dichiarare l’inesistenza del diritto di parte creditrice Cts e dichiarare privi di efficacia i pignoramenti introdtti, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari. E così per ognuno dei moivi di nullità e di illegittimità degli atti. Ma niente.

Nel corso del 2024 il procedimento (o i procedimenti ‘non riuniti’) passa come abbiamo visto ad un nuovo giudice dell’esecuzione, Carlo Di Cataldo: con un nuovo suonatore però la musica non cambia. L’esecuzione non si ferma e, dopo gli accessi tentati a ripetizione nella casa pignorata, il magistrato ordina quello forzoso.

Anche i giudizi di cognizione, trattati come abbiamo visto dal giudice Giovanni Giampiccolo, non sembrano discostarsi dal binario sul quale dal 2012 viaggiano rappresentazioni della realtà ben difformi dalla verità oggettiva e documentale di atti, fatti e situazioni ma compatibili con la tesi originaria posta a base della cospirazione e portata avanti dalle controparti della vittima in una messinscena truccata, un po’ kafkiana e un po’ da teatro dell’assurdo.

L’impostura è evidente, impossibile non vederla, ma i magistrati finora a vario titolo intervenuti, sia in sede civile che penale, utilizzando le norme applicabili sentenziano che non c’è nulla da fare. Su quel binario, il treno messo in marcia 12 anni fa deve compiere la sua corsa, secondo programma, a tutti i costi, contro la verità e contro la giustizia.

Possibile tutto ciò?

Qualcuno – coloro che possono innanzitutto, a cominciare dal presidente del Tribunale di Ragusa perchè è al suo interno il problema e al suo interno innanzitutto va cercata adesso la soluzione – intervenga prima, in tempo. Non dopo, quando potrebbe essere troppo tardi.

E’ molto recente la doccia gelata dell’ultima archiviazione di un tardivo procedimento penale che aveva riacceso un barlume di speranza ma anche questa volta, nonostante l’enormità delle evidenze, tutto viene incanalato nuovamente nei binari iniziali.

In effetti, subito dopo il remake nel 2022 dei pignoramenti di nove anni prima, ancor prima di questa ordinanza d’archiviazione depositata il 29 ottobre 2024, il procedimento esecutivo contro la casa e i beni di Laura Perticone non smette mai di procedere a tappe forzate come un caterpillar, quasi non curante delle risultanze emergenti in sede penale o, comunque, non esigente l’attesa o la conoscenza di tali risultanze, l’una e l’altra evidentemente non necessarie per forza di cose.

E così, ecco la data fissata per il ‘game over’: il 12 marzo prossimo, udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione nella quale, prevedibilmente alla luce della sequenza descritta, sarà dato il colpo finale: alle ragioni macroscopiche e sacrosante di una vittima innocente, alla sua vita ingiustamente aggredita e martoriata unitamente a quella della sua famiglia; alla giustizia: non solo quella che avrebbe dovuto e dovrebbe ancora impedire tutto ciò; ma anche a quella parallela che avrebbe dovuto perseguire i responsabili per i reati commessi e invece non lo ha fatto per diversi anni e reiteratamente nonostante le tante denunce, e quando finalmente ha voluto tentare un minimo d’esame ha trovato conferma di tutto quanto denunciato dalla donna ma era tardi: era arrivata prima la prescrizione.

Si può chiamare ‘Giustizia’ tutto ciò? Se no come evidente, chi dovrebbe porre fine a questa follia che si abbatte su Laura Perticone molto più gravemente e ingiustamente di quanto undici anni fa si sia abbattuta sul povero e incolpevole Giovanni Guarascio vittima di cinica e aberrante violenza ‘legale’? Follia più grave e ingiusta perchè in questo caso di legale non c’è nulla.

Follia che a vista presenta buone probabilità di provocare una tragedia simile.